Ordinanza n. 1648/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie, con erronea indicazione della particella catastale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, chiedendone la sospensione cautelare. Il principale motivo riguardava l’errata indicazione della particella catastale dell’immobile sanzionato. Sono state inoltre dedotte ulteriori censure, non specificate nel dettaglio nell’ordinanza cautelare. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell’atto e si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’errata indicazione della particella catastale costituisse un errore materiale, poiché l’ordinanza identificava e descriveva compiutamente i manufatti abusivi e indicava correttamente i dati catastali nella parte relativa alla preannunciata acquisizione dell’intera particella ai sensi dell’art. 31, comma 3 e seguenti, del d.P.R. n. 380/2001. In ogni caso, il Comune aveva successivamente adottato un provvedimento di rettifica, correggendo il dato catastale. Le ulteriori censure sono state ritenute recessive rispetto alla natura vincolata dell’ordine di demolizione, considerata l’entità e la natura degli abusi descritti nell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31, comma 3 e seguenti, d.P.R. 380/2001
acquisizione dell’intera particella
L’indicazione della particella assume rilievo anche in relazione alla preannunciata acquisizione gratuita dell’area; tuttavia, l’errore materiale nel dato catastale non determina, in sede cautelare, l’illegittimità dell’ordinanza quando l’abuso e i manufatti risultino compiutamente identificati e il dato sia stato successivamente rettificato.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
Massime di principio
- L’erronea indicazione della particella catastale in un’ordinanza di demolizione non determina necessariamente l’illegittimità dell’atto quando i manufatti abusivi siano comunque compiutamente identificati e descritti e l’errore sia riconducibile a un mero errore materiale.
- La successiva rettifica del dato catastale da parte dell’amministrazione può escludere, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris relativo alla censura sull’identificazione catastale dell’abuso.
- Le ulteriori censure avverso un ordine di demolizione devono essere valutate tenendo conto della natura vincolata del potere repressivo edilizio, quando l’entità e la natura dell’abuso siano specificamente descritte nell’atto.
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