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Circolare

Circolare numero 24 del 31-01-2017

La circolare illustra le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 148/2015 in materia di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale; in particolare, seguendo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, viene chiarito in quali casi continua ad applicarsi l’art. 2, comma 2, della L. 464/72 abrogato dall’art. 46, comma 1 lett. e) del d.lgs. 148/2015. Con la presente circolare vengono inoltre impartite istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del TFR al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria e sull’utilizzo della nuova procedura pubblicata sulla Intranet. §1. Evoluzione normativa. §2. Interazioni con il Fondo di Tesoreria. §3. Istruzioni operative per la liquidazione delle domande di pagamento diretto della quota di TFR maturato in CIGS trasmesse con la nuova domanda telematica. §4. Pagamento delle quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare §5. Istruttoria delle domande giacenti. §6. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa sull’onere delle quote di TFR maturate durante periodi di CIGS che precedono la cessazione del rapporto, chiarendo quando l’onere resta a carico dell’INPS e quando ricade sul datore di lavoro dopo l’abrogazione della L. 464/1972. Vengono inoltre disciplinate le interazioni con il Fondo di Tesoreria, le modalità operative della nuova procedura telematica per la liquidazione separata dal 1° ottobre 2016, l’estensione ai versamenti verso la previdenza complementare e le regole per le domande già pendenti. Completa il quadro la parte contabile, con i conti e i codici bilancio da utilizzare per l’imputazione, i recuperi e le eventuali partite creditorie.

Pagamento delle quote di TFR maturate in CIGS, rapporti con Fondo di Tesoreria e previdenza complementare, e relative istruzioni operative e contabili

Pagamento delle quote di TFR maturate in CIGS: disciplina, procedure e contabilità

La circolare ricostruisce la disciplina applicabile alle quote di TFR maturate durante i periodi di sospensione dal lavoro per CIGS e dovute al momento della cessazione del rapporto, chiarendo l’impatto dell’abrogazione della L. 464/1972 operata dal d.lgs. 148/2015. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la nuova procedura telematica di liquidazione, indicazioni sui rapporti con il Fondo di Tesoreria e con la previdenza complementare, nonché le scritture e i conti da utilizzare in contabilità.

Evoluzione normativa e ambito di applicazione

L’originaria disciplina dell’art. 2, comma 2, della L. 464/1972 prevedeva il rimborso a carico della Cassa Integrazione Guadagni, oggi della gestione di cui all’art. 37 della L. 88/1989, delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine della CIGS. Con l’introduzione del pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte dell’Istituto, ad opera dell’art. 5 del D.L. 80/1978 convertito dalla L. 215/1978, è stato chiarito che, quando il decreto preveda tale modalità, l’Istituto corrisponde anche le quote di indennità di anzianità maturate nel periodo ininterrotto di sospensione precedente la risoluzione del rapporto.

La L. 297/1982 ha sostituito l’indennità di anzianità con il TFR e ha previsto, in via generale, che nella retribuzione annua utile al calcolo del TFR, in caso di sospensione totale o parziale con integrazione salariale, si computi l’equivalente della retribuzione che sarebbe spettata in caso di normale svolgimento del rapporto. Tuttavia, è rimasta ferma la previsione eccezionale della L. 464/1972: nei casi di cessazione del rapporto al termine di una sospensione per CIGS, l’onere della quota di TFR resta a carico dell’Istituto.

Tale impianto è stato confermato anche dopo la L. 223/1991. Successivamente, il d.lgs. 148/2015 ha abrogato la L. 464/1972 con efficacia, per i trattamenti richiesti, dal 24 settembre 2015. Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 e con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha precisato che la previgente disciplina continua ad applicarsi alle domande presentate entro il 23 settembre 2015, alle proroghe di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione con prima domanda presentata entro tale data, nonché alle domande relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione. Inoltre, sulla base del chiarimento ministeriale prot. 14948 del 21 dicembre 2015, la medesima disciplina si ritiene applicabile anche alle domande presentate tra il 24 e il 31 ottobre 2015, purché la consultazione sindacale, il verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenuti entro il 23 settembre 2015.

Fuori da tali ipotesi, l’onere delle quote di TFR maturate durante la CIGS, ai sensi dell’art. 2120, comma 3, c.c., è a carico del datore di lavoro. La circolare precisa inoltre che questa disciplina non si applica ai contratti di solidarietà, oggi regolati dall’art. 21, comma 5, del d.lgs. 148/2015 e, prima della riforma, dall’art. 1, comma 5, del D.L. 726/1984 convertito dalla L. 863/1984.

Interazioni con il Fondo di Tesoreria

Per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria di cui all’art. 1, commi 755 e seguenti, della L. 296/2006, la circolare richiama la precedente posizione dell’Istituto, secondo cui il versamento è obbligatorio anche nei periodi di sospensione del rapporto per i quali è prevista l’integrazione salariale. Tale orientamento è stato ribadito con il messaggio n. 9468 del 28 aprile 2009, che ha fornito anche indicazioni sul conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori.

A seguito dell’abrogazione dell’art. 2, comma 2, della L. 464/1972, nei casi di pagamento diretto previsti dalla L. 296/2006 la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere liquidata includendo anche la quota maturata durante il periodo di sospensione per CIGS disciplinato dal d.lgs. 148/2015. Nei casi in cui continua ad applicarsi la disciplina previgente, il datore di lavoro che abbia correttamente versato i contributi deve chiedere all’Istituto il pagamento diretto al lavoratore dell’intera quota affluita al Fondo di Tesoreria e recuperare la quota a carico della CIGS utilizzando il codice L043.

La circolare segnala inoltre che, nella nuova domanda di liquidazione della quota di TFR maturata durante la CIGS, il datore di lavoro si impegna a non chiedere il pagamento diretto alla CIGS delle quote di competenza del Fondo di Tesoreria presenti nei flussi Uniemens. Di conseguenza, in istruttoria la quota maturata nel periodo di sospensione non deve essere esclusa. La procedura di liquidazione del TFR Fondo di Tesoreria, collegata automaticamente alla nuova procedura per il TFR in CIGS e alla procedura dei pagamenti diretti CIGS, continua a segnalare eventuali pagamenti già eseguiti per evitare doppi pagamenti.

Nuova procedura di liquidazione del TFR in CIGS

Dal 1° ottobre 2016 la liquidazione della quota di TFR maturata nel periodo di sospensione immediatamente precedente la cessazione del rapporto viene effettuata con procedura separata rispetto alla liquidazione della prestazione CIGS. La procedura è collocata nell’Intranet, nel percorso Prestazioni a sostegno del reddito > Fondo di Garanzia Fondo di Tesoreria TFR su CIGS > TFR su CIGS > Gestione Tfr su Cigs.

Gli operatori incaricati devono essere preventivamente abilitati tramite procedura IDM dal Direttore della struttura o da un suo delegato. La procedura effettua in automatico controlli sulla presenza del decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS, sulla qualità di beneficiari del trattamento per sospensione dei soggetti per cui è richiesto il pagamento diretto, sulla congruità dell’importo e della retribuzione utile dichiarata, nonché sulla non riferibilità della quota a periodi per i quali risultino flussi del Fondo di Tesoreria o interventi del Fondo di Garanzia ex art. 2 della L. 297/1982. Il manuale operativo è reso disponibile nella pagina di accesso alla procedura.

Pagamento diretto verso la previdenza complementare

La procedura aggiornata consente anche i pagamenti diretti ai fondi di previdenza complementare. Richiamando l’art. 8 del d.lgs. 252/2005, la circolare chiarisce che il finanziamento della previdenza complementare può avvenire mediante conferimento del TFR maturando. Pertanto, se nel periodo di sospensione ininterrotta precedente la cessazione, per il quale il Ministero abbia autorizzato il pagamento diretto della CIGS, il datore di lavoro non ha versato le quote di TFR al fondo pensione, l’Istituto, sul quale grava l’onere economico del TFR maturato nei casi previsti dall’art. 2, comma 2, della L. 464/1972, versa direttamente tali quote al fondo di previdenza complementare.

Domande già presentate e casi da non liquidare

Le domande di liquidazione della quota di TFR maturata durante la CIGS per le quali sia già stato trasmesso telematicamente il mod. SR41 continuano a essere istruite con l’attuale procedura pagamenti diretti CIG disponibile nei servizi intranet EAP. Nei servizi Internet per aziende e consulenti è stato inoltre aggiornato il controllo in fase di invio dei flussi SR41, così da impedire la trasmissione di richieste di pagamento di quote di TFR dopo il 1° agosto 2016.

In sede di istruttoria occorre verificare che il decreto ministeriale abbia previsto il pagamento diretto e porre attenzione a non liquidare quote maturate durante periodi di CIG in deroga o altri trattamenti, come la maternità, che pur non interrompendo la continuità ai fini dell’art. 2, comma 2, della L. 464/1972 devono essere corrisposti dal datore di lavoro. Inoltre, le domande SR41 per le quali risultino flussi Uniemens con quote di Tesoreria non devono essere poste in pagamento; l’azienda deve essere informata che, su richiesta, la liquidazione sarà effettuata dal Fondo di Tesoreria.

Istruzioni contabili

Per i casi regolati dalla normativa previgente al d.lgs. 148/2015, e quindi ricompresi nelle ipotesi indicate al paragrafo sull’evoluzione normativa, l’onere per l’erogazione diretta delle quote di TFR maturate durante la CIGS continua a essere imputato al conto GAU30001 nell’ambito della Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GIAS). Rimane confermato il conto GPA10029 per la rilevazione del debito verso i beneficiari e il conto GPA27009 per eventuali ritenute erariali.

La procedura contabile produce, sulla contabilità di Sede, la scrittura GAU30001 a GPA10029, con GPA27009 per le ritenute. Una volta predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale viene preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza GPA55170, così da consentire la chiusura del debito imputato al conto GPA10029, in contropartita dello stesso conto di interferenza, con operazione di tipo “NP”.

Per gli eventuali riaccrediti di quote di TFR, rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto di interferenza GPA55180, la procedura di gestione dei riaccrediti da Banca d’Italia li valorizza nel partitario del conto GPA10031 con il nuovo codice bilancio 03154, denominato “Somme non riscosse dai beneficiari – Quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione della CIGS – GA (Gestione assistenziale)”.

Per i recuperi delle stesse quote viene istituito il conto GAU24212, al quale è associato, nella procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio 01138, “Recuperi di quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione della CIGS – GA (Gestione assistenziale)”. Le eventuali partite creditorie residue al termine dell’esercizio sono imputate al conto GAU00030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura opportunamente aggiornata. Il codice 01138 deve essere utilizzato anche nel partitario del conto GPA00069 per evidenziare i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Per la fattispecie relativa al Fondo di Tesoreria, si conferma l’utilizzo del conto GAU30011 per la rilevazione delle quote di TFR maturate nei periodi di CIGS e conguagliate dai datori di lavoro obbligati al versamento dei contributi di finanziamento del Fondo di Tesoreria INPS ex art. 1, comma 755, della L. 296/2006. Tale conto è gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei flussi DM.

Infine, la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee imputa al conto GAU30001 anche l’onere per il pagamento diretto, a favore dei fondi di previdenza complementare, delle quote di TFR maturate nei periodi di CIGS precedenti la cessazione del rapporto quando il datore di lavoro sia inadempiente. La circolare richiama, infine, l’allegata variazione al piano dei conti.

Punti principali

Evoluzione normativa e riparto dell’onere del TFR in CIGS

Viene ripercorsa la disciplina originaria della L. 464/1972, che poneva a carico della Cassa Integrazione Guadagni il rimborso delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine della CIGS. Con la L. 297/1982 l’indennità di anzianità è stata sostituita dal TFR, ma è rimasta ferma, in via eccezionale rispetto all’art. 2120 c.c., la regola per cui, nei casi di cessazione del rapporto al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l’onere della quota di TFR è a carico dell’Istituto. La disciplina del pagamento diretto è stata poi confermata anche dopo la L. 223/1991. Il d.lgs. 148/2015 ha abrogato la L. 464/1972 con efficacia, per i trattamenti richiesti, dal 24 settembre 2015, ma la previgente disciplina continua ad applicarsi ai casi indicati dal Ministero del Lavoro: domande presentate entro il 23 settembre 2015; proroghe relative a programmi di riorganizzazione/ristrutturazione con prima domanda presentata entro il 23 settembre 2015; domande per il secondo anno dei programmi biennali di cessazione; e, per coerenza con il chiarimento ministeriale del 21 dicembre 2015, anche alle domande tra il 24 e il 31 ottobre 2015 se consultazione sindacale, verbale di accordo e sospensioni sono intervenuti entro il 23 settembre 2015. In tutti gli altri casi, l’onere delle quote di TFR maturate in CIGS grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2120, comma 3, c.c. La disciplina non si applica ai contratti di solidarietà.

Rapporti con il Fondo di Tesoreria

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria ex art. 1, commi 755 e seguenti, della L. 296/2006, resta obbligatorio il versamento anche durante i periodi di sospensione coperti da integrazione salariale. Dopo l’abrogazione della L. 464/1972, nei casi di pagamento diretto previsti dalla L. 296/2006, la quota di TFR versata al Fondo deve essere liquidata includendo anche quella maturata durante la CIGS. Nei casi in cui continui ad applicarsi la disciplina previgente, il datore di lavoro che abbia correttamente assolto l’obbligo contributivo deve chiedere all’Istituto il pagamento diretto al lavoratore dell’intera quota versata al Fondo di Tesoreria e recuperare la quota a carico della CIGS con il codice L043. La nuova domanda di liquidazione prevede inoltre un impegno del datore di lavoro a non chiedere il pagamento diretto alla CIGS delle quote di TFR di competenza del Fondo presenti nei flussi Uniemens; pertanto, in istruttoria, la quota maturata nel periodo non va esclusa. La procedura continua a segnalare automaticamente eventuali doppioni di pagamento.

Nuova procedura telematica di liquidazione del TFR in CIGS

Dal 1° ottobre 2016 la liquidazione delle quote di TFR maturate nel periodo di sospensione immediatamente precedente la cessazione del rapporto avviene con una procedura separata rispetto alla liquidazione della prestazione CIGS. La procedura è collocata nell’Intranet, nel percorso Prestazioni a sostegno del reddito > Fondo di Garanzia Fondo di Tesoreria TFR su CIGS > TFR su CIGS > Gestione Tfr su Cigs. Gli operatori devono essere preventivamente abilitati tramite procedura IDM dal Direttore della struttura o da un delegato. I controlli automatici verificano: l’esistenza del decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS; che i soggetti per cui si chiede il pagamento diretto abbiano fruito della CIGS per sospensione; la congruità dell’importo richiesto e della retribuzione utile; e che la quota non si riferisca a periodi con flussi del Fondo di Tesoreria o con intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/1982. Il manuale operativo è disponibile nella pagina di accesso alla procedura.

Previdenza complementare

La nuova procedura consente anche di gestire i pagamenti diretti ai fondi di previdenza complementare. Richiamando l’art. 8 del d.lgs. 252/2005, la circolare precisa che, se nel periodo di sospensione precedente la cessazione, per il quale il Ministero ha autorizzato il pagamento diretto della CIGS, il datore di lavoro non ha versato le quote di TFR al fondo pensione, l’Istituto, su cui grava l’onere economico del TFR maturato ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 464/1972, versa tali quote direttamente al fondo di previdenza complementare.

Gestione delle domande giacenti e casistiche escluse

Le domande di liquidazione della quota di TFR in CIGS per le quali è già stato trasmesso telematicamente il mod. SR41 continuano a essere istruite con l’attuale procedura pagamenti diretti CIG nei servizi intranet EAP. Nei servizi Internet per aziende e consulenti è stato aggiornato il controllo in fase di invio dei flussi SR41 per impedire l’invio di richieste di pagamento di quote di TFR dopo il 1° agosto 2016. In sede istruttoria occorre verificare che il decreto ministeriale abbia previsto il pagamento diretto e non liquidare quote maturate durante periodi di CIG in deroga o altri trattamenti, come la maternità, che non interrompono la continuità ai fini dell’art. 2, comma 2, L. 464/1972 ma devono essere pagati dal datore di lavoro. Inoltre, se nella domanda SR41 sono presenti flussi Uniemens con quote di Tesoreria, la domanda non deve essere posta in pagamento, dovendosi informare l’azienda che la liquidazione avverrà, su richiesta, dal Fondo di Tesoreria.

Istruzioni contabili

Per i casi disciplinati dalla normativa previgente al d.lgs. 148/2015, l’onere dell’erogazione diretta delle quote di TFR maturate in CIGS continua a essere imputato al conto GAU30001 nell’ambito della Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GIAS). Resta confermato il conto GPA10029 per il debito verso i beneficiari e, per le eventuali ritenute erariali, il conto GPA27009. La procedura genera la scrittura contabile GAU30001 a GPA10029, con GPA27009 per le ritenute. Dopo la predisposizione del lotto, sulla contabilità di Direzione generale viene preacquisito l’ordinativo di pagamento al conto di interferenza GPA55170, per consentire la chiusura del debito in contabilità di Sede con contropartita del medesimo conto. I riaccrediti sono rilevati al conto di interferenza GPA55180 e valorizzati nel partitario GPA10031 con il codice bilancio 03154. Per i recuperi viene istituito il conto GAU24212 con il codice bilancio 01138; le partite creditorie a fine esercizio confluiscono nel conto GAU00030 tramite la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il codice 01138 serve anche per evidenziare i crediti inesigibili nel partitario GPA00069. Per il Fondo di Tesoreria si conferma il conto GAU30011, gestito dalla procedura di ripartizione dei flussi DM. Inoltre, la procedura dei pagamenti accentrati imputa al conto GAU30001 anche l’onere per il pagamento diretto ai fondi di previdenza complementare in caso di inadempimento del datore di lavoro. È richiamata la variazione al piano dei conti allegata.

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