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Sentenza

Sentenza n. 2259/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del 21 gennaio 2025 dell’istanza di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 relativa a interventi di recupero abitativo del sottotetto, frazionamento, fusione e cambio di destinazione d’uso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale deducendo: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi, ritenendo che la qualificazione degli abusi e la rilevanza del precedente diniego implicassero valutazioni discrezionali; 2) violazione degli artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001, sostenendo che il precedente rigetto dell’istanza ex art. 36 non potesse giustificare il diniego della distinta istanza ex art. 36-bis; 3) erronea esclusione dell’applicabilità dell’art. 36-bis, poiché le opere sarebbero state realizzate in parziale difformità o con variazioni essenziali entro il perimetro dell’edificio preesistente; 4) travisamento dei fatti e violazione dei doveri di collaborazione e buona fede, contestando l’affermazione comunale secondo cui l’istanza non sarebbe stata riconducibile agli artt. 36 o 36-bis. Il Comune aveva inoltre eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia riguarda la legittimità di un diniego di sanatoria edilizia, espressione tipica del potere amministrativo urbanistico-edilizio, e non una questione tributaria. Nel merito, ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il potere esercitato ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 sia vincolato: l’amministrazione deve verificare la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti edilizi vigenti al momento della realizzazione, senza ponderazione discrezionale di interessi contrapposti. Pertanto, la violazione dell’art. 10-bis non determina l’annullamento secondo la prospettazione dei ricorrenti. Quanto ai motivi secondo e terzo, il giudice ha rilevato che dalla relazione tecnica emergeva un rialzo della copertura di circa 60 cm, qualificabile come ristrutturazione con aumento di volume ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 16/2016, intervento soggetto a permesso di costruire mai rilasciato. La sanatoria avrebbe potuto essere astrattamente richiesta ai sensi dell’art. 36, relativo all’assenza di titolo o alla totale difformità, ma non ai sensi dell’art. 36-bis, che riguarda la parziale difformità e le variazioni essenziali rispetto a un precedente titolo edilizio. La consistenza dell’opera rispetto all’originaria conformazione dell’immobile non è decisiva: parziale difformità e variazione essenziale devono essere valutate rispetto al progetto assentito con il necessario titolo edilizio. Il quarto motivo è stato ritenuto irrilevante, poiché censurava un’affermazione ulteriore del provvedimento, mentre la distinta motivazione relativa all’assenza dei presupposti dell’art. 36-bis era autonomamente idonea a sorreggere il diniego. Ricorso respinto e spese compensate per la genericità delle difese comunali e l’infondatezza dell’eccezione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo invalidante, secondo il giudice, quando riguarda un provvedimento discrezionale; nel caso esaminato il potere di sanatoria ex art. 36-bis è stato ritenuto vincolato.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il giudice richiama il meccanismo sanante in relazione alla violazione dell’art. 10-bis, precisando che esso non opera per i provvedimenti discrezionali, mentre la questione è stata ritenuta non decisiva per la natura vincolata del potere esercitato.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di titolo edilizio o in totale difformità; è la disposizione astrattamente pertinente quando l’intervento soggetto a permesso di costruire sia stato realizzato senza alcun titolo.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’accertamento di conformità per opere realizzate in parziale difformità o con variazioni essenziali rispetto a un precedente titolo edilizio; non è applicabile a una ristrutturazione con aumento di volume realizzata senza il necessario titolo.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale base dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, ma la qualificazione sanzionatoria dell’abuso non determina l’applicabilità dell’art. 36-bis.

  • art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 16/2016

    Qualifica la ristrutturazione con aumento di volume come intervento soggetto a permesso di costruire; il rialzo della copertura di circa 60 cm ha condotto il giudice a ricondurre le opere a tale categoria.

  • art. 12 l.r. 16/2016

    È stato invocato dai ricorrenti per sostenere la riconducibilità delle opere alle variazioni essenziali o alla parziale difformità, ma la prospettazione è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il potere di accertamento di conformità previsto dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 ha natura vincolata: l’amministrazione deve verificare esclusivamente la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti edilizi vigenti al momento della realizzazione, senza esercitare una ponderazione discrezionale di interessi contrapposti.
  • La qualificazione dell’abuso come parziale difformità o variazione essenziale, ai fini dell’applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, presuppone l’esistenza di un precedente titolo edilizio rispetto al quale confrontare l’intervento realizzato.
  • Quando un intervento di ristrutturazione con aumento di volume, soggetto a permesso di costruire, sia stato realizzato senza che il titolo sia mai stato rilasciato, la relativa regolarizzazione non rientra nell’art. 36-bis, ma può essere valutata, in astratto, nell’ambito dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, relativo all’assenza di titolo o alla totale difformità.
  • Ai fini della distinzione tra assenza di titolo, totale difformità, parziale difformità e variazione essenziale, il confronto deve essere effettuato con il progetto assentito dal necessario titolo edilizio, non con la mera consistenza originaria dell’edificio privo di quel titolo.
  • La controversia sulla legittimità di un diniego di sanatoria edilizia riguarda l’esercizio di potere amministrativo in materia urbanistico-edilizia ed è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non a quella del giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiGiurisdizione e ripartoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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