Sentenza del 02/10/2018 n. 2324 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - dottore commercialista - studio associato -presenza di collaboratore - autonoma organizzazione - sussiste - tributo - è dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta fondata: il dottore commercialista è soggetto passivo IRAP e il tributo è dovuto, poiché l'attività svolta in uno studio associato con l'ausilio continuativo di un collaboratore evidenzia un'autonoma organizzazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto dell'IRAP. Il professionista esercitava l'attività all'interno di uno studio associato e si avvaleva continuativamente della collaborazione di un assistente. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di una struttura organizzata e del godimento di economie di scala, incompatibili con l'assenza di autonoma organizzazione. Per contestare efficacemente l'imposta, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di non essere associato allo studio e di non beneficiare delle risorse e dei vantaggi organizzativi comuni.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista quando l'attività è autonomamente organizzata, ossia quando beneficia di una struttura o di risorse ulteriori rispetto al mero lavoro personale.
Disciplina dell'IRAP
L'appartenenza a uno studio associato e l'impiego continuativo di un collaboratore possono costituire indici dell'esistenza di autonoma organizzazione e determinare l'assoggettamento all'imposta.
Massime di principio
- Per valutare l'assoggettamento all'IRAP di un professionista occorre verificare in concreto se l'attività si avvalga di una struttura organizzata autonoma rispetto al solo lavoro personale.
- La partecipazione a uno studio associato può essere un indice rilevante di autonoma organizzazione, anche se il professionista non dispone individualmente di beni strumentali di particolare valore, perché può beneficiare di servizi, personale e economie di scala comuni.
- L'utilizzo continuativo di un collaboratore costituisce un ulteriore elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione autonoma.
- Chi contesta l'IRAP deve fornire una prova concreta dell'assenza di autonoma organizzazione, chiarendo sia il proprio rapporto con lo studio sia l'eventuale mancato beneficio delle risorse e delle economie di scala condivise.
- La mera qualificazione formale come lavoratore autonomo o professionista individuale non è sufficiente a escludere l'IRAP quando le modalità effettive dell'attività rivelano una struttura organizzata.
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