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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13203/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/07/2020 denunciando la falsa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione. Sostiene che, nonostante la modesta entità della cocaina sequestrata (complessivi pochi grammi), la fattispecie avrebbe dovuto essere qualificata come "lieve entità" ai sensi del comma 5 e non come il più grave comma 1, in ragione dell'assenza di elementi indicativi di rapporti stabili con il mercato degli stupefacenti, della sua incensuratezza e della natura improvvisata e rudimentale dell'attività. Lamenta anche l'eccessività della pena comminata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia compiuto una valutazione complessiva conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite, cfr. Murolo, n. 51063/2018), esaminando tutti gli indici richiesti per l'applicazione della "fattispecie lieve". Pur riconoscendo la modesta quantità della sostanza, il giudice di merito ha ritenuto prevalente la gravità dei mezzi e delle modalità (continuità dell'attività e capacità di sfruttare il mercato) desumibili anche da elementi probatori quali un quaderno con annotazioni di clienti e importi, che attestano organizzazione e continuità. Pertanto la fattispecie è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, e la motivazione è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali. Si segnala che è stata respinta in udienza la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore perché priva di certificazione medica, e che il Procuratore generale si era opposto all'istanza.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    riferimento ai commi 1 e 5 (fattispecie ordinaria e fattispecie di lieve entità)

    Il comma 5 configura una fattispecie autonoma di "lieve entità" che può essere riconosciuta solo dopo una valutazione complessiva e comparata di tutti gli indici normativamente rilevanti (quantità, mezzi, modalità, continuità, ecc.). Non basta un solo elemento favorevole; gli elementi possono compensarsi, ma uno di essi può risultare assorbente solo se emerge da una valutazione globale e motivata

  • Sezioni Unite, sent. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo Ciro)

    "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo"

    Le Sezioni Unite impongono al giudice un vaglio unitario e motivato di tutti gli indici che determinano la lieve entità: gli indici possono compensarsi e talvolta uno di essi può essere decisivo soltanto se emerge dalla valutazione complessiva e viene adeguatamente spiegato nella motivazione

Massime di principio

  • La mera esiguità quantitativa della sostanza non garantisce automaticamente l'applicazione della causa di particolare tenuità (art. 73, comma 5): occorre valutare anche mezzi, modalità, continuità e organizzazione
  • Il giudice deve effettuare una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici normativi; gli indici possono compensarsi, ma il giudice deve spiegare il peso relativo attribuito a ciascuno
  • Elementi come annotazioni di clienti, elenchi di importi o altri riscontri documentali possono dimostrare l'idoneità dell'attività a integrare una dimensione di spaccio continuativo e quindi escludere la lieve entità
  • In sede di impugnazione è difficile ottenere la riforma in Cassazione per questioni puramente probatorie o di valutazione della prova: la Corte di Cassazione controlla la corretta applicazione del diritto e la completezza della motivazione, non rifà il giudizio di merito
  • Per ottenere un rinvio per legittimo impedimento del difensore è necessario un documento giustificativo idoneo (es. certificazione medica); la mancanza di tale documentazione può determinare il rigetto dell'istanza

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