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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25762/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna a 8 mesi per evasione dagli arresti domiciliari per due motivi: 1) nullità della sentenza di appello perché, pur essendo la ricorrente detenuta per altra causa, non fu tradotta in udienza e nel verbale di appello risultò erroneamente che "aveva rinunciato a comparire"; 2) insufficiente motivazione della Corte di appello in ordine al mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva e al rifiuto di sostituire la pena detentiva con la libertà controllata (richieste formulate nell'atto di appello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che, nel giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata con rito abbreviato, la presenza dell'imputato non sia necessaria e sia onere del detenuto comunicare la volontà di comparire; dunque la mancata traduzione non costituisce nullità in assenza di richiesta. Sul secondo motivo ha confermato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il mancato esclusione della recidiva e il diniego della sostituzione della pena, fondando la decisione sul rilevante curriculum criminale della Petrillo. Ha inoltre ricordato che le modifiche introdotte dalla "riforma Cartabia" non potevano essere esaminate in cassazione per i procedimenti già pendenti in cassazione, indicando la procedura alternativa (istanza al giudice dell'esecuzione dopo irrevocabilità). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599, comma 2, cod. proc. pen.

    Nel giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata con rito abbreviato la presenza dell'imputato non è necessaria e il legittimo impedimento rileva solo se l'imputato chiede di partecipare; è quindi onere del detenuto comunicare la volontà di comparire.

  • art. 58, 59 e 60 legge n. 689/1981

    L'art. 58 attribuisce al giudice di merito la valutazione discrezionale sulla sussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena, l'art. 59 pone limiti legati a precedenti sostituzioni; l'art. 60 era una causa ostativa poi abrogata. Nel caso la discrezionalità del giudice è stata ritenuta adeguatamente esercitata.

  • art. 71, comma 1, lett. a) d.lgs. n.150/2022 ("riforma Cartabia")

    Ha sostituito l'art. 53 della legge n. 689/81 ampliando i limiti e ridefinendo le sanzioni sostitutive; tuttavia il suo effetto favorevole è regolato da disposizioni transitorie che ne delimitano l'applicabilità ai procedimenti.

  • art. 95 d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria)

    Stabilisce che le norme più favorevoli trovano applicazione nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado alla data di entrata in vigore; per i procedimenti pendenti in Cassazione al momento dell'entrata in vigore (come nel caso), l'interessato deve proporre istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita l'esame in Cassazione: il profilo relativo alla nuova disciplina delle sanzioni sostitutive non poteva essere esaminato in questa sede per i procedimenti pendenti in Cassazione, dovendosi seguire la procedura transitoria.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena che il giudice di merito deve considerare nell'esercizio della discrezionalità nel concedere misure sostitutive.

  • Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019 (Bobadilla Ponce)

    Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui, nel giudizio camerale d'appello contro sentenza abbreviata, l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare la volontà di comparire; in mancanza il giudice non è tenuto a disporre la traduzione.

  • Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010 (F.)

    Conferma che nel giudizio camerale di appello il legittimo impedimento del detenuto è irrilevante se il detenuto non adempie l'onere di comunicare al giudice la volontà di comparire; la regola è opposta rispetto al rito ordinario.

Massime di principio

  • Nel processo camerale di appello contro sentenza pronunciata con rito abbreviato la presenza dell'imputato non è automatica: il detenuto deve espressamente chiedere di essere tradotto o manifestare la volontà di comparire; in assenza di tale comunicazione non sussiste nullità per mancata traduzione.
  • La semplice condizione di essere "detenuto per altra causa" non obbliga il giudice d'appello a disporre la traduzione se il detenuto non ha manifestato la volontà di partecipare; pertanto il difensore dovrebbe documentare e dimostrare tempestivamente tale volontà ove rilevante.
  • La valutazione sulla recidiva e sulla sostituzione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, se logicamente motivata e ancorata al curriculum criminale, difficilmente censurabile in Cassazione quale vizio di diritto.
  • Le novità normative favorevoli introdotte da riforme (es. "riforma Cartabia") possono avere applicazione differenziata a seconda dello stadio del procedimento: per cause pendenti in Cassazione spesso è prevista una procedura specifica (istanza al giudice dell'esecuzione), quindi non sempre la nuova norma si applica automaticamente in Cassazione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione occorre focalizzarsi su profili di diritto e vizi di motivazione o di applicazione di norme processuali; i rimedi contro decisioni discrezionali vanno cercati nei gradi di merito o con le procedure previste per l'esecuzione quando rilevano modifiche normative intervenute successivamente.

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