Cassazione Civile, Ordinanza n. 16261/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La lite nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da creditori nei confronti di una donna che, nell’ambito di un ricorso per separazione consensuale, aveva trasferito alle figlie alcuni beni immobili. I creditori sostenevano che il trasferimento fosse gratuito e avesse sottratto gli unici immobili della debitrice alla garanzia patrimoniale del loro credito, formato da spese processuali liquidate in precedenti giudizi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti l’eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio. In appello la disponente sosteneva invece che il trasferimento non fosse donativo ma oneroso, perché costituiva contropartita del pagamento, da parte delle figlie, di debiti giudiziari gravanti sulla madre nell’ambito di una precedente procedura esecutiva definita con integrale soddisfacimento dei creditori. Con il ricorso per cassazione sono stati denunciati: violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c., per avere la Corte d’appello ammesso la revocatoria nonostante l’asserito carattere oneroso del trasferimento; violazione degli artt. 769 e ss. c.c., per aver qualificato l’atto come donazione o atto gratuito sulla base della sola assenza di un corrispettivo nel ricorso per separazione; violazione dell’art. 2901 c.c. per aver ritenuto sussistenti eventus damni e consapevolezza del pregiudizio pur in presenza di buona fede delle beneficiarie e in mancanza di partecipazione fraudolenta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva dichiarato inefficace, nei confronti dei creditori, il trasferimento immobiliare disposto in sede di separazione consensuale. La Corte ha ritenuto infondate le censure perché gli accordi patrimoniali traslativi in sede di separazione non sono riconducibili né a compravendita né a donazione, ma sono negozi finalizzati alla sistemazione complessiva dei rapporti economici tra i coniugi e, come tali, sono soggetti a revocatoria ex art. 2901 c.c. Inoltre, in presenza di un atto gratuito, non è necessaria la prova della partecipazione del terzo alla frode, essendo sufficiente la scientia damni del debitore. È stato anche confermato che l’eventus damni ricorre quando vi sia una semplice diminuzione della garanzia patrimoniale, senza necessità dell’assoluta incapienza del patrimonio residuo. La Corte non ha pronunciato sulle spese per il carattere adesivo del controricorso, e ha dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Gli atti traslativi stipulati in sede di separazione consensuale, quando determinano una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore e abbiano natura gratuita, possono essere assoggettati ad azione revocatoria; per l’atto gratuito è sufficiente la scientia damni del debitore, senza prova della partecipazione del terzo.
artt. 769 e ss. c.c.
La Corte esclude che il trasferimento in sede di separazione, per il solo fatto di essere privo di corrispettivo espresso nell’accordo, debba essere qualificato come donazione in senso tecnico; viene però valorizzato il dato dell’assenza di corrispettivo come indice di gratuità ai fini revocatori.
art. 96 c.p.c.
Nel giudizio di primo grado era stata pronunciata anche una condanna per lite temeraria, ma tale statuizione non costituisce oggetto dell’accoglimento in cassazione ed è richiamata solo nella ricostruzione della vicenda.
art. 370 c.p.c.
È stato menzionato il controricorso adesivo depositato dai beneficiari dell’atto impugnato.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Gli accordi patrimoniali traslativi inseriti in un procedimento di separazione consensuale non sfuggono, per la loro sola collocazione processuale, all’azione revocatoria ordinaria: occorre verificare la loro effettiva funzione economica e la loro idoneità a comprimere la garanzia patrimoniale dei creditori.
- Quando il trasferimento patrimoniale è privo di corrispettivo e risulta inserito nella regolazione dei rapporti familiari senza un collegamento negoziale a prestazioni sinallagmatiche documentate, esso può essere trattato come atto gratuito ai fini dell’art. 2901 c.c.
- Per gli atti gratuiti revocabili è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore; non è necessaria la prova della partecipazione fraudolenta del terzo beneficiario.
- L’eventus damni sussiste anche in presenza di una mera diminuzione qualitativa o quantitativa della garanzia patrimoniale, senza che sia necessario dimostrare l’assoluta incapienza del residuo patrimonio del debitore.
- Chi invochi la natura onerosa dell’atto traslativo e l’insussistenza del pregiudizio deve allegare e provare, in modo documentale e coerente con l’assetto negoziale risultante dagli accordi, l’esistenza di un effettivo corrispettivo o di una controprestazione idonea a escludere la gratuità e il danno ai creditori.
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