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Ordinanza

Ordinanza n. 1196/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2025 del 18.04.2025, pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Casagiove in data 30.04.2024, recante “Procedimento di formazione e pubblicazione del PUC Piano Strutturale - Valutazione e Recepimento osservazioni pervenute e controdeduzioni - decisioni”; b) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.12.2024 con cui è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale - Piano strutturale; c) della nota prot. n. 10798 del 18.4.2025 a firma degli arch. Stefania Caiazzo e Carlo De Luca, recante “Istruttoria Tecnica delle controdeduzioni alle osservazioni - Relazione” con cui sono state trasmesse le valutazioni di competenza delle osservazioni; d) laddove lesiva, della nota prot. n. 30333/2024, relativa alle Norme Tecniche di Attuazione; e) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, laddove lesivo degli interessi del ricorrente e, in particolare, di tutte le Tavole allegate al Piano Urbanistico Comunale adottato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MIGLIACCIO LUDOVICO il 22\4\2026 : PER L’ANNULLAMENTO previa sospensione a) della Delibera di Consiglio Comunale di Casagiove n. 2 del 29.01.2026 recante approvazione del “Piano Urbanistico Comunale - Piano Strutturale e Valutazione Ambientale Strategica” pubblicata nel BURC n. 8 del 16.02.2026 e relativi allegati, tra cui, laddove lesivi: a.1) l’elaborato di cui alla tav. P2 modificata a seguito delle osservazioni e dei pareri, recante “Piano strutturale - Progetto di piano - Disciplina del territorio”; a.2) l’elaborato recante “Norme tecniche di attuazione” modificate a seguito delle osservazioni e dei pareri; a.3) l’elaborato recante “Piano Strutturale - Relazione” - modificata a seguito delle osservazioni e dei pareri; e, laddove lesivi degli interessi del ricorrente: a.4) del parere favorevole prot. n. 25934/2025 espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento; a.5) parere favorevole prot. n. 26196/2025 del 15.10.2025 espresso dall’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; a.6) dichiarazione di coerenza del PUC al PTCP con osservazioni, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1705 del 16.10.2025 della Provincia di Caserta, Settore Urbanistica, acquisita all’Ente in data 16.10.2025 prot. n. 26304; a.7) del parere favorevole prot. n. 28903/2025 del 12.11.2025 della Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza; a.8) del parere favorevole prot. n. 30609 del 02.12.2025 dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta; a.9) parere favorevole prot. n. 30149/2025 del 09.12.2025 dell’Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica; a.10) della Deliberazione del Comitato Direttivo n. 201 del 09.12.2025 acquisita all’Ente in data 10.12.2025; a.11) parere favorevole prot. n. 1403/2026 del 20.01.2026 del Genio Civile di Caserta; a.12) della nota prot. n. 1940 del 26.01.2026, recante trasmissione degli elaborati di PUC, modificati o integrati a seguito delle osservazioni e dei pareri; degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, segnatamente: b) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2025 del 18.04.2025, pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Casagiove in data 30.04.2024, recante “Procedimento di formazione e pubblicazione del PUC Piano Strutturale – Valutazione e Recepimento osservazioni pervenute e controdeduzioni – decisioni”; c) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.12.2024 - già impugnata con ricorso principale - con cui è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale - Piano strutturale; d) della nota prot. n. 10798 del 18.4.2025 a firma degli arch. Stefania Caiazzo e Carlo De Luca, recante “Istruttoria Tecnica delle controdeduzioni alle osservazioni - Relazione” con cui sono state trasmesse le valutazioni di competenza delle osservazioni; e) laddove lesiva, della nota prot. n. 30333/2024, relativa alle Norme Tecniche di Attuazione; f) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, laddove lesivo degli interessi del ricorrente e, in particolare, di tutte le Tavole allegate al Piano Urbanistico Comunale approvato.

Giustizia amministrativa202503707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che il danno lamentato non fosse attuale. L'ordinanza non contiene una specifica valutazione dei singoli motivi di ricorso né una motivazione autonoma sul fumus boni iuris. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni e atti relativi all'adozione e all'approvazione del Piano Urbanistico Comunale di Casagiove, inclusi gli elaborati di piano, le norme tecniche di attuazione e i pareri acquisiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, gli atti di formazione, adozione e successiva approvazione del Piano Urbanistico Comunale di Casagiove, inizialmente mediante ricorso introduttivo e poi mediante motivi aggiunti. In particolare, sono state contestate la deliberazione della Giunta comunale relativa alla valutazione e al recepimento delle osservazioni, la deliberazione di adozione del piano strutturale, la relazione istruttoria sulle osservazioni, le norme tecniche di attuazione, le tavole del piano e, con i motivi aggiunti, la deliberazione consiliare di approvazione del PUC e i pareri e atti endoprocedimentali acquisiti nel corso dell'iter pianificatorio e della valutazione ambientale. Il testo dell'ordinanza non riporta specifici motivi di illegittimità dedotti nel merito né espone una valutazione analitica del fumus boni iuris; la domanda cautelare è stata esaminata sul presupposto che il danno lamentato non presentasse carattere di attualità.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata decisa applicando la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato sull'assenza di attualità del danno lamentato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare amministrativa può essere negata quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente non presenta carattere di attualità, anche senza una specifica disamina dei singoli motivi di illegittimità nell'ambito dell'ordinanza cautelare.
  • L'assenza di un danno attuale esclude la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora e giustifica il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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