Cassazione Penale, Ordinanza n. 00404/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato con sentenza della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione contestando la ricostruzione di merito relativa alla pluralità delle cessioni di sostanza stupefacente e, conseguentemente, la ravvisata continuazione tra i fatti. La censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e manifestamente infondata, in quanto sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha valorizzato, a sostegno della decisione impugnata, gli elementi già considerati dai giudici di merito: l'osservazione di più cessioni da parte degli operanti durante il servizio di prevenzione, il riscontro ottenuto dal controllo del minore acquirente, l'ammissione degli addebiti in interrogatorio, il rinvenimento di denaro al momento del controllo e il sequestro presso l'abitazione di sostanza della stessa natura, suddivisa e confezionata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La sentenza presuppone una condanna per cessioni di sostanza stupefacente; la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma, ma ne conferma l'applicazione in fatto sulla base degli indizi e dell'ammissione dell'imputato.
art. 81 c.p.
La continuazione è richiamata solo per escludere la fondatezza della censura difensiva; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito sulla pluralità delle condotte e sul vincolo della continuazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già proposte e già disattese con motivazione congrua dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- La contestazione della pluralità delle condotte e della continuazione non può risolversi in una mera diversa lettura del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia fondato la decisione su plurimi elementi convergenti, quali osservazioni degli operanti, riscontri esterni, ammissioni dell'imputato e rinvenimenti oggettivi.
- Quando la motivazione di merito dia conto in modo non illogico di più cessioni di stupefacente e di elementi materiali coerenti con l'attività di spaccio, il ricorso per cassazione che pretenda una rivalutazione del fatto è destinato all'inammissibilità.
Come è indicizzato
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