Sentenza del 15/03/2016 n. 2456 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - Effettiva presentazione della denuncia - Necessità - Non sussiste - Valutazione della sussistenza dell'obbligo di denuncia con prognosi postuma - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'operatività del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di una possibile violazione penal-tributaria. La questione è se il raddoppio richieda l'effettiva presentazione della denuncia al Pubblico ministero, l'esercizio dell'azione penale o una successiva sentenza penale. La sentenza chiarisce che tali eventi non sono necessari: il giudice tributario deve verificare autonomamente se, sulla base degli elementi disponibili al momento dell'accertamento, sussistesse l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p., applicando una valutazione di prognosi postuma.
La decisione
Il raddoppio dei termini non dipende dall'effettiva trasmissione della denuncia, dalla formulazione dell'imputazione o dall'esito del procedimento penale. È sufficiente che il giudice accerti autonomamente la sussistenza dell'obbligo di denuncia per un reato tributario, valutando retrospettivamente gli elementi conosciuti o conoscibili dall'Amministrazione al momento dell'accertamento. Il testo non indica quale parte abbia formalmente vinto la controversia concreta.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
La norma rileva ai fini della verifica dell'esistenza dell'obbligo di denuncia. Tale verifica deve essere compiuta autonomamente dal giudice tributario secondo il criterio della prognosi postuma, senza richiedere che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che sia seguito un procedimento penale.
Massime di principio
- Per il raddoppio dei termini dell'accertamento non è indispensabile che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata.
- Non è necessario che il Pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale né che il procedimento penale si sia concluso con una condanna.
- Il giudice tributario deve verificare autonomamente, sulla base degli elementi disponibili all'epoca, se fosse configurabile un obbligo di denuncia per un reato tributario.
- La successiva archiviazione, assoluzione o mancata presentazione della denuncia non esclude automaticamente il raddoppio dei termini.
- L'Amministrazione deve comunque fondare l'accertamento su elementi concretamente idonei a far ritenere sussistente, secondo una valutazione retrospettiva, l'obbligo di denuncia.
Testo integrale
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