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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41259/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia originava da un'opposizione proposta da una destinataria di intimazione di pagamento relativa a crediti del Comune per infrazioni stradali, con cui si chiedeva accertarsi l'omessa notificazione della cartella di pagamento prodromica all'intimazione. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione; il tribunale, in appello, aveva confermato l'accoglimento ritenendo non provata la notifica della cartella e, in mancanza di un valido atto interruttivo, estinto il credito per prescrizione. La società di riscossione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse deciso su una questione diversa da quella devoluta, confondendo la relata di notifica con un avviso di ricevimento; 2) violazione degli artt. 2697 e 1335 c.c., deducendo che aveva assolto l'onere probatorio sulla regolare notifica e che non le competeva produrre integralmente la cartella, essendo sufficiente la prova della rituale notificazione; 3) nullità della sentenza e del procedimento, con riferimento agli artt. 139 e 140 c.p.c., per omessa motivazione sul motivo di appello che insisteva sulla prova del compimento delle formalità di notifica ex art. 140 c.p.c. La Corte però non è entrata nel merito di tali censure, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale: la procura era su foglio separato, privo di riferimento al giudizio di cassazione e formulato con espressioni proprie di altri gradi di giudizio, incompatibili con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando la mancanza di una procura speciale valida per il giudizio di legittimità. Non ha esaminato i tre motivi di ricorso. Non ha disposto sulle spese perché il Comune e la destinataria dell'intimazione erano rimasti intimati. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del difensore che aveva proposto il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La proposizione del ricorso per cassazione richiede una procura speciale; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come base formale per il motivo di ricorso che denuncia violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come base formale per i motivi che denunciano nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova della notificazione.

  • art. 1335 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della conoscenza dell'atto notificato.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione sulla notifica dell'atto prodromico.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato per le formalità di notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricezione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale e deve riferirsi inequivocabilmente al ricorso per cassazione; una procura generica o formulata con espressioni tipiche di altri gradi o fasi processuali non soddisfa il requisito richiesto dall'art. 365 c.p.c.
  • Quando manca una valida procura speciale, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito o di rito dedotti.
  • La specialità della procura non può essere desunta in via presuntiva se il testo dell'atto di conferimento è incompatibile con la proposizione del ricorso per cassazione.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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