Sentenza n. 838/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - della Delibera dell’ OSL (Organo Straordinario di Liquidazione) n. 244 del 30 settembre 2025, del Comune di Pignataro Interamna, recante la “non ammissione alla massa passiva del credito professionale dell'Ing. Romualdo De Santis - Fasc. 170; - della nota istruttoria del Responsabile del Servizio Ragioneria e Bilancio del Comune di Pignataro Interamna n. prot. 5752 del 18 settembre 2025, citata nella predetta Delibera dell'OSL, non conosciuta, che avrebbe comunicato il mancato rispetto delle regole imposte dall'art. 191, comma 1, TUEL rispetto al credito rivendicato dal ricorrente; - del preavviso di rigetto del 7 agosto 2025; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale ai predetti, anche non conosciuto; in via subordinata: per il risarcimento del danno del danno derivante dalla mancata ammissione alla massa passiva, nonché dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede da patre dell’amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera dell'Organo Straordinario di Liquidazione che ha negato l'ammissione alla massa passiva del credito professionale per attività di progettazione, oltre agli atti istruttori e al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la decisione dell'OSL di non ammettere alla massa passiva il credito relativo a prestazioni di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza, svolte nell'ambito di un'opera pubblica comunale poi non realizzata. Deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 191 e 194 TUEL, sostenendo che il credito non costituiva un debito fuori bilancio, poiché gli incarichi erano stati conferiti con determinazioni corredate dal visto di regolarità contabile e dall'attestazione di copertura finanziaria, con previsione della relativa spesa nel finanziamento dell'opera. Contestava inoltre il travisamento dei fatti, l'illogicità e l'irragionevolezza dell'azione amministrativa, nonché la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, poiché il mancato perfezionamento del mutuo era dipeso dalla scelta dell'amministrazione di non procedere all'accensione del finanziamento, dopo l'ammissione al finanziamento da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo. In via subordinata, deduceva la violazione dell'art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, sostenendo che, anche qualificando il credito come debito fuori bilancio, sussistevano l'utilità e l'arricchimento dell'ente, dato che le progettazioni erano state integralmente eseguite, approvate e rimanevano nella disponibilità del Comune. Deduceva anche difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento e violazione dell'art. 3 l. 241/1990. Infine lamentava la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 3, 6 e 10 l. 241/1990 per la mancata corrispondenza tra le ragioni indicate nel preavviso di rigetto e quelle poste a fondamento del diniego definitivo. In via subordinata chiedeva il risarcimento del danno per l'illegittima mancata ammissione del credito e per la violazione dei doveri di correttezza, buona fede e tutela dell'affidamento. L'OSL eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo controverso un diritto di credito devoluto al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisdizione va determinata in base al petitum sostanziale, considerando la causa petendi e la natura della posizione dedotta. Nel caso concreto il ricorrente non chiedeva direttamente il pagamento del credito, ma l'annullamento di una deliberazione dell'OSL, ritenuta espressione di potere autoritativo e viziata nell'esercizio della funzione amministrativa di accertamento e liquidazione della massa passiva. La decisione dell'OSL di ammettere o escludere un credito dalla massa passiva è stata qualificata come provvedimento amministrativo, adottato all'esito di un procedimento istruttorio e idoneo a incidere su una posizione di interesse legittimo; la relativa legittimità è pertanto sindacabile dal giudice amministrativo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che un debito possa essere qualificato come fuori bilancio solo in presenza dell'assenza originaria delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e della mancanza di un valido titolo di impegno. Tali condizioni non ricorrevano: gli incarichi erano stati conferiti con determinazioni dirigenziali e convenzioni munite di visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria; la spesa era stata inserita nel finanziamento di 150.000 euro richiesto e concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo; l'opera era stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche. La successiva decisione del Consiglio comunale di non accendere il mutuo non incideva sulla pregressa esistenza della copertura finanziaria e dell'impegno contabile, ma riguardava l'avveramento della condizione cui era subordinato il pagamento, la cui mancata realizzazione era riconducibile alla scelta dell'amministrazione. Il credito non poteva quindi essere escluso perché qualificato come debito fuori bilancio. Il TAR ha inoltre rilevato, in via subordinata, che anche ove il debito fosse stato qualificato come fuori bilancio, sussistevano i presupposti per il riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), TUEL: la prestazione professionale era stata integralmente eseguita, la progettazione era stata approvata dal Comune e l'ente disponeva di un progetto valido e utilizzabile in futuro, con conseguente utilità e arricchimento. L'OSL aveva erroneamente collegato tali requisiti alla realizzazione dell'opera, anziché alla prestazione di progettazione effettivamente resa. Il TAR ha annullato la delibera dell'OSL n. 244 del 30 settembre 2025, assorbendo le ulteriori censure non esaminate, e ha condannato l'OSL al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato. La domanda risarcitoria non è stata espressamente decisa, essendo stata accolta la domanda principale di annullamento.
Norme richiamate
art. 191, comma 1, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
La violazione delle regole sull'assunzione degli impegni di spesa non ricorre quando l'incarico sia stato conferito con valido titolo di impegno e con attestazione originaria della copertura finanziaria.
art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Anche qualora il credito sia qualificato come debito fuori bilancio, il riconoscimento è possibile quando la prestazione sia stata integralmente eseguita, approvata dall'amministrazione e abbia prodotto utilità e arricchimento per l'ente; tali requisiti riguardano la prestazione resa e non la successiva realizzazione dell'opera.
art. 153, comma 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria comprovano, nel caso esaminato, la sussistenza della copertura e la regolarità dell'impegno di spesa.
artt. 254 e 256 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Le deliberazioni dell'OSL relative all'accertamento e alla liquidazione della massa passiva costituiscono esercizio di una funzione amministrativa e sono provvedimenti sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della legittimità.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento definitivo è stata assorbita per effetto dell'accoglimento della domanda principale.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria subordinata non è stata espressamente esaminata, essendo stata accolta la domanda principale di annullamento.
art. 3 l. 241/1990
I profili di difetto di motivazione sono stati assorbiti per effetto dell'accoglimento della domanda principale.
Massime di principio
- La decisione dell'Organo Straordinario di Liquidazione sull'ammissione o esclusione di un credito dalla massa passiva è un provvedimento amministrativo autoritativo, adottato nell'esercizio della funzione di accertamento e liquidazione della massa passiva; l'impugnazione volta al suo annullamento per vizi dell'esercizio del potere appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Un debito non è qualificabile come fuori bilancio quando l'incarico sia stato validamente conferito, esista un titolo di impegno e la relativa spesa sia stata originariamente assistita da attestazione di copertura finanziaria. La successiva mancata attivazione o perfezione del finanziamento non elimina retroattivamente la copertura e l'impegno contabile già esistenti.
- La mancata realizzazione dell'opera pubblica non esclude l'utilità e l'arricchimento dell'ente derivanti da una prestazione professionale di progettazione integralmente eseguita e approvata, se il progetto rimane valido e utilizzabile dall'amministrazione.
- Ai fini del riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da prestazioni professionali, l'utilità e l'arricchimento devono essere valutati con riferimento alla prestazione effettivamente resa e acquisita dall'ente, non necessariamente alla realizzazione dell'opera cui la prestazione accede.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →