Cassazione Penale, Ordinanza n. 03591/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la rinuncia a comparire dichiarata dalla ricorrente per l'udienza del 24/10/2022 escludeva in radice qualsiasi profilo di nullità connesso alla mancata traduzione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, in sostanza, un profilo di nullità collegato alla mancata traduzione all'udienza del 24/10/2022. Dal testo emerge che in precedenza, alla data del 4/7/2022, era stato dato atto della sua detenzione per altra causa e disposta la traduzione per la successiva udienza, per la quale era stata predisposta la videoconferenza. Tuttavia, la traduzione ordinata per il 24/10/2022 non fu poi eseguita perché la stessa ricorrente dichiarò di rinunciare a comparire a tale udienza. Il ricorso dunque contestava la regolarità del contraddittorio/partecipazione all'udienza, invocando una nullità processuale.
Massime di principio
- La mancata traduzione dell'imputato all'udienza non determina nullità quando risulti che lo stesso abbia validamente rinunciato a comparire, poiché viene meno il presupposto della lesione del diritto di partecipazione.
- Un motivo di ricorso fondato su un vizio della partecipazione all'udienza è manifestamente infondato se dagli atti emerge che l'imputato era stato regolarmente avvisato e ha poi espresso una rinuncia a comparire, rendendo irrilevante l'omessa traduzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.
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