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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 2205 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - Ricorso avverso il silenzio-rifiuto e dichiarazione integrativa ai fini IRPEF - Tardività e diritto al rimborso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa che attribuiva elementi favorevoli (un maggior credito d'imposta) e chiedeva il rimborso delle somme; la questione era se la dichiarazione integrativa, presentata oltre il termine previsto, potesse essere utilizzata per riportare il credito o ottenere il rimborso, nonostante il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione

La decisione

il giudice ha ritenuto che la dichiarazione integrativa che attribuisce elementi a favore del contribuente deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo; la tardività esclude il riporto del credito. Di conseguenza il rimborso non può essere ottenuto sulla base della dichiarazione integrativa tardiva: l'eventuale rimborso di somme versate e non dovute è invece soggetto alla disciplina dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/73. Il ricorso è stato quindi respinto nella parte in cui si fondava sulla dichiarazione integrativa tardiva (riferimento anche a Cass. n. 13378/2016)

Norme richiamate

  • d.P.R. 322/1998

    disciplina la dichiarazione dei redditi e le dichiarazioni integrative; è richiamato il principio per cui l'integrativa che crea un maggior credito a favore del contribuente deve essere presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    regola la procedura per il rimborso delle somme versate e non dovute; quando la dichiarazione integrativa è tardiva, l'eventuale rimborso non deriva dal riporto del credito ma è soggetto alle modalità e ai termini previsti da tale norma

Massime di principio

  • Se una dichiarazione integrativa attribuisce un maggior credito a favore del contribuente, essa deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo; in mancanza, il credito non può essere riportato né utilizzato per ottenere rimborsi automatici
  • La tardività della dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente ogni rimborso, ma sposta la tutela sul regime previsto per le somme indebitamente versate (art. 38 d.P.R. 602/73): occorre quindi avviare la procedura prevista da quella norma e rispettarne i requisiti probatori e di termine
  • In situazioni simili è importante distinguere tra: (a) rimedio tramite dichiarazione integrativa presentata tempestivamente (che consente il riporto/compensazione o il rimborso secondo le regole ordinarie), e (b) rimedio per somme indebitamente versate quando l'integrativa è tardiva (azione autonoma di rimborso secondo art. 38)
  • Verificare sempre i termini operativi per la presentazione dell'integrativa e conservare documentazione che dimostri l'esatto ammontare del credito e dei versamenti; in caso di tardività, preparare la documentazione richiesta per un'istanza di rimborso ex art. 38
  • La giurisprudenza (v. Cass. n. 13378/2016) conferma la necessità del rispetto dei termini e l'applicazione dell'art. 38 nelle ipotesi di integrative tardive

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