Sentenza n. 442/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sez. Lavoro n. 325/2024 del 14/03/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata iniziale ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, n. 325/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il giudicato era stato integralmente eseguito in data 12 gennaio 2026, come risultante dalla comunicazione dell'Ufficio scolastico provinciale, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere nonché la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta mediante l'ottemperanza al giudicato prima della decisione. Ha tuttavia condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato ove versato, applicando il principio della soccombenza virtuale. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
€ 500,00 per ciascun anno scolastico documentato
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in presenza della piena soddisfazione della pretesa azionata.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disciplina dell'azione di ottemperanza al giudicato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente prima della decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La piena esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- In un giudizio di ottemperanza definito per soddisfazione sopravvenuta della pretesa, l'amministrazione che ha dato causa al ricorso può essere condannata alle spese anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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