Sentenza n. 1118/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di emersione ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione sostenendo di possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per la regolarizzazione. Ha dedotto eccesso di potere per carenza dei presupposti, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 103 D.L. 34/2020. In particolare, ha sostenuto che il rigetto fosse fondato esclusivamente su una circostanza imputabile al datore di lavoro, ossia l'asserita inesistenza dell'impresa, e che il parere negativo dell'Ispettorato del lavoro non fosse vincolante; lo Sportello avrebbe pertanto dovuto consentire la regolarizzazione. L'Amministrazione ha evidenziato che la società datrice di lavoro aveva presentato numerose domande di emersione, ma dagli accertamenti dell'Ispettorato era risultata inesistente sia presso l'indirizzo dichiarato alla Camera di commercio sia presso la seconda sede indicata. Sono inoltre emersi l'assenza del reddito imponibile richiesto, l'irregolarità del contratto a tempo parziale rispetto alla disciplina applicabile, la mancata presentazione di bilanci e documentazione fiscale e l'assenza di tracce dell'attività agricola nei luoghi indicati. Né il datore di lavoro né il lavoratore avevano presentato osservazioni o documenti idonei a dimostrare l'esistenza dell'impresa e l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo dirimente l'accertata inesistenza dell'impresa datrice di lavoro. L'impresa non risultava presente negli indirizzi dichiarati e gli ulteriori controlli presso la Camera di commercio e l'Agenzia delle Entrate non avevano evidenziato bilanci o documentazione fiscale riconducibili all'attività dichiarata; inoltre, i sopralluoghi non avevano rilevato alcuna attività agricola. Tale circostanza non era stata specificamente contestata dal ricorrente né nel procedimento né in giudizio, né erano stati prodotti documenti sull'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. Il Collegio ha quindi ritenuto il diniego congruamente motivato e conforme all'art. 103 D.L. 34/2020, escludendo i vizi dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
La procedura di emersione presuppone l'esistenza effettiva del datore di lavoro e del rapporto lavorativo dichiarato; l'accertata inesistenza dell'impresa giustifica il rigetto della domanda.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di rigetto è sufficientemente motivato quando espone gli accertamenti svolti e le circostanze decisive, quali l'inesistenza dell'impresa e l'assenza di documentazione fiscale e contabile.
art. 9, comma 1, D.M. Interno 27 maggio 2020
La disciplina richiede al datore di lavoro il reddito imponibile necessario per l'assunzione del lavoratore; l'Amministrazione ha richiamato anche l'assenza di tale requisito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, l'accertata inesistenza dell'impresa indicata come datrice di lavoro esclude in radice la possibilità di ritenere effettivo il rapporto lavorativo dichiarato e legittima il rigetto della domanda.
- Il diniego di emersione è congruamente motivato quando richiama verifiche ispettive e documentali convergenti, quali l'assenza dell'impresa presso le sedi dichiarate, la mancata presentazione di bilanci e documenti fiscali e l'assenza di tracce dell'attività lavorativa.
- Il ricorrente che contesti il rigetto di una domanda di emersione deve specificamente contestare gli accertamenti posti a fondamento dell'inesistenza dell'impresa e fornire elementi utili a dimostrare l'effettiva esistenza dell'attività e del rapporto di lavoro; la mancata contestazione e produzione documentale rafforzano la legittimità del diniego.
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