Cassazione Penale, Sentenza n. 3178/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione di consegna al mandato di arresto europeo per due profili: (1) violazione dell'art. 7 legge n. 69/2005 per la mancanza della cosiddetta doppia punibilita' in relazione al reato di guida senza patente, in ragione della depenalizzazione introdotta dal d.lgs. 15/01/2016 n. 8 e dell'assenza di una recidiva biennale definitivamente accertata; (2) violazione dell'art. 7 legge n. 69/2005 con riferimento al reato di uso di documento falso, lamentando che la pena definitiva afferente a tale reato sarebbe di un mese di reclusione e quindi inferiore alla soglia minima di quattro mesi prevista dalla norma per la consegna.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la consegna per il reato di guida senza patente e' stata annullata senza rinvio perché, a seguito della depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8/2016, la fattispecie base e' divenuta illecito amministrativo e la doppia punibilita' sussiste solo se e' definitivamente accertata la fattispecie aggravata (es. recidiva nel biennio), elemento che nel caso concreto non emergeva. Ha invece rigettato il secondo motivo: ai fini della verifica della soglia minima di quattro mesi prevista dall'art. 7, comma 4, va fatta riferimento alla pena pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente e non alla residua pena da eseguire; sulla base di tale principio la consegna e' stata disposta per il reato di uso di atto falso. La cancelleria e' stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 7 legge n. 69 del 2005
Stabilisce il requisito della doppia punibilita' per l'esecuzione del mandato di arresto europeo e, al comma 4, la soglia minima di pena (quattro mesi). La Corte interpreta che la verifica della soglia riguardi la pena pronunciata dallo Stato emittente; inoltre la doppia punibilita' va valutata alla data della decisione italiana, verificando se l'ordinamento italiano contempli il fatto come reato.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Ha depenalizzato alcune fattispecie punite con pena pecuniaria trasformandole in illeciti amministrativi; la depenalizzazione non si estende alle ipotesi aggravate che restano reato (es. guida senza patente aggravata dalla recidiva biennale), per le quali la ricorrenza dell'aggravante deve essere definitivamente accertata per conservare la doppia punibilita'.
art. 5 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Richiamato per la nozione di effetto della depenalizzazione e per precisare che, ai fini dell'esclusione dall'area della depenalizzazione, non basta la mera contestazione dell'illecito ma e' necessaria la sua definita accertazione.
art. 22, comma 5 legge n. 69 del 2005
Norma procedurale sulla comunicazione ed espletamento degli adempimenti dopo la pronuncia di consegna; la Cassazione incarica la cancelleria di provvedere secondo questa disposizione.
Massime di principio
- Per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo occorre verificare se, al momento della decisione italiana, l'ordinamento italiano incrimini il fatto: la depenalizzazione puo' escludere la doppia punibilita'.
- Se la fattispecie straniera e' stata depenalizzata in Italia, la consegna e' possibile solo se e' definitivamente accertata un'ipotesi aggravata che resti reato (es. recidiva nel biennio) e tale aggravante integra un elemento costitutivo della fattispecie penale.
- La verifica della soglia minima di pena prevista dall'art. 7, comma 4, va fatta sulla pena pronunciata dall'autorita' dello Stato emittente, non sulla residua pena ancora da eseguire in Italia.
- In presenza di sentenze straniere con pena complessiva o frazionata per piu' reati, e' opportuno acquisire la sentenza straniera completa e, se necessario, chiarimenti per stabilire l'ammontare della pena relativa a ciascun reato ai fini del requisito dei quattro mesi.
- Se la ricorrenza della recidiva o di altri elementi aggravanti e' contestata, richiedere i documenti che attestino la definitività delle condanne pregresse prima di decidere sulla doppia punibilita'.
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