Cassazione Civile, Ordinanza n. 07124/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione, in sede tributaria, di una cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente e già confermata nei precedenti gradi di merito. Nel giudizio di cassazione la ricorrente ha poi rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta, producendo la domanda di adesione, la quantificazione del debito da parte dell’agente della riscossione e la prova del pagamento integrale delle somme dovute alle scadenze stabilite. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’adesione alla definizione agevolata e del pagamento integrale di quanto dovuto, ritenendo che il giudizio dovesse essere dichiarato estinto per rinuncia del debitore ricorrente e, al contempo, cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, richiamando la disciplina speciale del processo tributario, e ha escluso l’applicazione del doppio contributo unificato perché l’evento estintivo è sopravvenuto alla proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
Viene richiamata quale base della definizione agevolata invocata dalla ricorrente per chiudere la lite tributaria.
art. 3 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
art. 3 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
È indicato come la disposizione in forza della quale è stata presentata domanda di definizione agevolata della cartella oggetto di giudizio.
art. 391 c.p.c.
ex art. 391 cod. proc. civ.
La Corte lo richiama per dichiarare l’estinzione del processo in seguito alla rinuncia sopravvenuta del ricorrente.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
È applicato per affermare che le spese restano a carico di chi le ha anticipate nel processo tributario estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato quando l’evento estintivo sopravviene alla proposizione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista da una norma sopravvenuta, produce la domanda, la quantificazione del debito e prova il pagamento integrale, il giudizio può essere dichiarato estinto e cessare la materia del contendere.
- Nel giudizio di cassazione, l’estinzione per rinuncia del ricorrente è configurabile anche in presenza di un evento sopravvenuto che abbia reso inutile la prosecuzione della lite.
- Nel processo tributario estinto, le spese restano disciplinate dalla regola speciale che le pone a carico di chi le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se la causa estintiva interviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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