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Sentenza

Sentenza n. 1077/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 411 del 12 maggio 2020, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Crotone che aveva condannato la Provincia di Crotone all’esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza della strada provinciale n. 10, nel tratto antistante l’immobile di proprietà della ricorrente, al pagamento di € 179.578,42 a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione e interessi, e alla rifusione delle spese di lite. La sentenza non era stata impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata quale titolo esecutivo. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha domandato anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La Provincia non si è costituita e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo sussistente l’obbligo della Provincia di dare completa esecuzione al giudicato e rilevando che l’amministrazione, sulla quale gravava il relativo onere, non aveva dimostrato di avere adempiuto. Ha ordinato alla Provincia di eseguire, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, sia le opere di messa in sicurezza sia il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola in € 25 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’insediamento del Commissario ad acta. Per l’inerzia successiva, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, attribuendogli 180 giorni dall’istanza della ricorrente per eseguire il giudicato. Le spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00 oltre accessori, contributo unificato e spese generali, sono state poste a carico della Provincia e distratte in favore dei procuratori costituiti.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’integrale esecuzione di un giudicato; accertata l’inadempienza dell’amministrazione, il giudice ordina gli adempimenti necessari e può nominare un Commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l’attuazione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In assenza di iniquità o altre cause ostative, il giudice può determinare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata fissata in € 25 per ogni giorno di ritardo, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato, anche quando esso impone contestualmente un facere materiale e il pagamento di somme di denaro; l’esecuzione deve riguardare tutti gli obblighi risultanti dal titolo, detratto quanto eventualmente già adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato, il giudice può assegnarle un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un Commissario ad acta dotato dei poteri necessari all’esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione di un giudicato avente ad oggetto sia obblighi di fare sia obblighi pecuniari, purché non ricorrano ragioni di iniquità o altre cause ostative; la decorrenza può essere fissata dopo il termine assegnato per l’adempimento e fino all’esecuzione spontanea o all’insediamento del Commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione intimata l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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