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Sentenza

Sentenza n. 1304/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento a) dell'autorizzazione paesaggistica 445/2021 (Pratica Edilizia 1919/2021) rilasciata dallo SUE del Comune di Siena; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché incognito e segnatamente: b) del verbale della relativa Conferenza dei Servizi del 19.08.2021; c) del parere non vincolante espresso dalla Commissione Comunale per il Paesaggio in pari data; d) del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo nella stessa data; e) del parere preventivo per abbattimento piante emesso dal Responsabile della Direzione della Manutenzione, Ambiente e Verde, Manutenzione Infrastrutture, Verde, Strade e sottosuolo del Comune di Siena del 28.07.2021; f) della relazione tecnica illustrativa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 a firma del Responsabile del Procedimento geom. Fabrizio Mannucci; g) della proposta del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia di incogniti numeri e data menzionata nel parere della Soprintendenza.

Giustizia amministrativa202101499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione paesaggistica comunale relativa alla modifica del tracciato e alla realizzazione di sostegni e cavi elettrici, unitamente agli atti presupposti, tra cui i pareri della Commissione comunale per il Paesaggio e della Soprintendenza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria privata ha impugnato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Siena e gli atti presupposti, contestando la legittimità dell'intervento incidente sulla vegetazione e sui cipressi presenti nella sua proprietà. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché ha concluso con E-Distribuzione S.p.A. un accordo transattivo volto a realizzare una soluzione alternativa, con spostamento aereo del tracciato all'interno della proprietà, rimozione del traliccio e dei relativi cavi e posa di tre nuovi sostegni in posizione tale da preservare i cipressi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta idonea a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione, in quanto il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto interesse alla sua coltivazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di osservazioni della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, dopo la sua proposizione, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento unitamente alle disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    Il venir meno dell'interesse ad agire, dichiarato dalla parte ricorrente, impedisce la prosecuzione utile del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la proposizione della domanda, viene meno l'utilità concreta e attuale che il ricorrente potrebbe ricavare dalla decisione sul merito.
  • Il giudice amministrativo non può rilevare d'ufficio un interesse alla prosecuzione del giudizio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire.
  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaReti e impianti energeticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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