Cassazione Penale, Sentenza n. 5279/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, dopo rinvio, aveva qualificato tre residue condotte di detenzione e spaccio come rientranti nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dichiarandone l'estinzione per prescrizione e rideterminando la pena definitiva per il delitto associativo. Il ricorrente denunciava: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio, eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, anziché al domicilio dichiarato; 2) violazione costituzionale/automatismo nell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata fissa di cinque anni; 3) omissione nella valutazione delle condizioni per il proscioglimento nel merito (anziché dichiarare prescrizione) delle residue condotte di spaccio sub ak).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo assorbito dalla giurisprudenza: la notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che è soggetta a sanatoria se non dedotta tempestivamente (richiamo a artt. 184, 183, 182 e 180 c.p.p.). Sul punto del proscioglimento nel merito, la Cassazione ha osservato che il giudice del rinvio era vincolato al perimetro devolutivo indicato dalla stessa Corte (valutazione della qualificazione giuridica delle condotte già ritenute in fatto) e non poteva riesaminare fatti già accertati nel merito. Il dubbio di costituzionalità degli artt. 28 e 29 c.p. è stato respinto: la sanzione accessoria quinquennale è risultata proporzionata alla gravità dei fatti (partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico) e alla pena principale (anni 4 e mesi 8). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
La notificazione al difensore di fiducia prevista da tale norma, se effettuata benché l'imputato abbia dichiarato o eletto distinto domicilio, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che si estingue se non dedotta tempestivamente (sanatoria ex artt. 184 e 183 cod. proc. pen. e limiti di deducibilità ex artt. 182 e 180 cod. proc. pen.).
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Consente la configurazione dell'ipotesi lieve per talune condotte di detenzione/spaccio e, conseguentemente, influenza la qualificazione giuridica e la eventuale estinzione dei reati per prescrizione quando ricorrono i presupposti.
artt. 28 e 29 cod. pen.
Prevedono la misura dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione alla durata della reclusione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della durata quinquennale non sia incostituzionale né irragionevole in concreto, essendo proporzionata alla gravità del reato e alla pena principale.
art. 184, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alla sanatoria speciale delle nullità: la mancata tempestiva deduzione di determinate nullità comporta la loro estinzione/irrellevanza processuale.
art. 183 cod. proc. pen.
Riferita alle sanatorie generali delle nullità e ai loro effetti sulla validità degli atti processuali.
art. 182 cod. proc. pen.
Richiamata rispetto alle regole di deducibilità delle nullità e dei motivi di impugnazione.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai termini e alle condizioni di rilevabilità delle nullità processuali.
Massime di principio
- La notificazione al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, se contraria a domicilio eletto o dichiarato, costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio: per non perdere l'effetto è necessario dedurla tempestivamente; altrimenti è sanata.
- In un giudizio di rinvio il giudice è vincolato al perimetro devolutivo stabilito dalla Corte di cassazione: se la Cassazione ha rimesso esclusivamente la qualificazione giuridica di fatti già accertati, il giudice del rinvio non può riesaminare il merito fino a proscioglimento.
- Le censure generiche o aspecifiche in Cassazione sono frequentemente dichiarate infondate o inammissibili: il ricorso deve indicare con chiarezza la violazione di legge o il vizio di motivazione.
- Il sindacato sulla legittimità costituzionale di sanzioni accessorie richiede la dimostrazione della loro sproporzione in concreto; la mera asserzione di "automatismo" è insufficiente se la misura risulta ragionevole rispetto alla gravità del reato e alla pena principale.
- Quando la prescrizione è dichiarata per reati residuali qualificati come ipotesi lievi, il giudice applica le regole specifiche (es. art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) e la relativa estinzione preclude automaticamente l'assorbimento di quelle condotte nella determinazione finale della pena.
- La soccombenza in Cassazione può comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.
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