Sentenza n. 952/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia: - della Determina Dirigenziale n. 94 a data 23 gennaio 2026, avente ad oggetto “Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. 387/2003 e smi (ora art.9 d.lgs. 190/2024 e smi) alla realizzazione e all’esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (agrivoltaico) ubicato nei comuni di Tortona e Pozzolo Formigaro, potenza elettrica 60.002,04 kwp. proponente: Margisolar srl”; nonché, per quanto occorrer possa, quale atto endoprocedimentale presupposto al suddetto provvedimento, - della nota della Provincia di Alessandria Prot. n. 33269, a data 18.06.2025 avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione ex art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e smi all’installazione e all’esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Esame pareri finali e chiusura lavori della Conferenza dei Servizi”, quale atto presupposto del ed altresì, per quanto occorrer possa, - per l’accertamento, della spettanza, al Comune di Pozzolo Formigaro, di opere compensative ex § 14.15 ed All 2, D.M. 10.09.2010 e D.G.R. 5-3314/2012 Regione Piemonte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale provinciale di autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un impianto agrivoltaico da 60.002,04 kWp nei Comuni di Tortona e Pozzolo Formigaro, nonché nota di chiusura dei lavori della conferenza di servizi; è stata altresì proposta domanda di accertamento della spettanza di opere compensative
Esito
Favorevole al resistente (stazione autorizzante)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato l'autorizzazione unica rilasciata a Margisolar S.r.l. e la presupposta nota provinciale di chiusura della conferenza di servizi, deducendo che la Provincia avrebbe omesso di esaminare le misure compensative proposte dalla società. Sono stati denunciati la violazione del D.M. 10 settembre 2010 e della D.G.R. Piemonte n. 5-3314/2012, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà. In via subordinata, il Comune ha chiesto l'accertamento della spettanza delle misure compensative sulla base dell'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, del paragrafo 14.15 e dell'allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010 e del paragrafo 13 della D.G.R. n. 5-3314/2012. Il giudice ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di carenza di interesse e legittimazione e di irricevibilità, poiché il ricorso era manifestamente infondato quanto alla domanda di annullamento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto quanto alla domanda di annullamento e dichiarato inammissibile quanto alla domanda di accertamento. Il TAR ha ritenuto che la sede istituzionale per definire eventuali misure compensative sia la conferenza di servizi. Nel caso concreto, il Comune, durante la fase istruttoria e fino alla conclusione della conferenza, aveva reiterato il proprio parere negativo e respinto la proposta di indennizzo compensativo della società, senza formulare una propria proposta di misure compensative. La conferenza di servizi era stata dichiarata definitivamente favorevole con nota del 18 giugno 2025; solo successivamente, il Comune aveva comunicato l'avvio di interlocuzioni con la società per definire una convenzione, dando poi atto che il dialogo era ancora in corso. Pertanto, la chiusura dei lavori della conferenza di servizi costituisce il termine entro il quale le misure compensative avrebbero dovuto essere definite. Ammettere la loro individuazione dopo tale momento avrebbe consentito di protrarre indefinitamente il procedimento autorizzatorio, in contrasto con i termini di conclusione del procedimento e con l'interesse pubblico all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. La nota provinciale e l'autorizzazione sono state quindi ritenute coerenti con l'allegato 2, lett. f), del D.M. 10 settembre 2010. La domanda di accertamento è stata dichiarata inammissibile perché l'azione di accertamento ha carattere residuale e, nel caso concreto, era disponibile l'azione di annullamento. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori, per metà in favore della Provincia e per metà in favore di Margisolar S.r.l.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nella versione applicabile secondo il provvedimento impugnato.
art. 9 d.lgs. 190/2024
È richiamato nel provvedimento impugnato quale disciplina vigente dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da fonti rinnovabili.
art. 1, comma 4, lett. f), legge n. 239/2004
È richiamato dal Comune quale fondamento della pretesa alle misure compensative.
D.M. 10 settembre 2010, paragrafo 14.15
È richiamato quale disciplina delle misure compensative connesse agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
D.M. 10 settembre 2010, allegato 2, punto 2, lett. d)
Prevede la possibilità di misure compensative eventuali.
D.M. 10 settembre 2010, allegato 2, punto 2, lett. f)
le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati
Il giudice individua nella conferenza di servizi la sede istituzionale per la definizione delle misure compensative e ritiene che esse debbano essere definite entro la chiusura dei relativi lavori, o comunque prima della nota di chiusura.
D.G.R. Piemonte n. 5-3314/2012, paragrafo 13
È richiamata dal Comune quale ulteriore fonte della pretesa alla definizione delle misure compensative.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Le eventuali misure compensative relative alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili devono essere definite nella conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, e non possono essere rimesse a interlocuzioni indefinite successive alla chiusura dei lavori della conferenza.
- Il Comune interessato che intenda ottenere misure compensative deve formulare la relativa proposta nell'ambito della conferenza di servizi; la mera espressione di un parere negativo sull'impianto, seguita da interlocuzioni avviate dopo la chiusura della conferenza, non impone all'amministrazione procedente di sospendere o ritardare il rilascio dell'autorizzazione unica.
- La chiusura dei lavori della conferenza di servizi costituisce il limite temporale entro il quale devono essere definite le misure compensative, poiché la loro individuazione successiva potrebbe consentire un'indefinita dilazione del procedimento autorizzatorio, incompatibile con i termini procedimentali e con l'interesse pubblico all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
- L'azione di accertamento ha carattere residuale e non è ammissibile quando l'ordinamento offre, per la tutela della posizione dedotta, l'azione di annullamento del provvedimento amministrativo.
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