Cassazione Civile, Ordinanza n. 24569/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni. In primo grado il ricorso era stato solo parzialmente accolto; in appello la commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione della società, ritenendo, tra l'altro, dovuta l'IVA in relazione all'acquisto di un terreno effettuato nel 2003, indicato come rimanenza finale e poi stralciato con compensazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di motivare sul mancato recepimento delle conclusioni del CTU, il quale aveva escluso la debenza dell'IVA. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo cumulativo e promiscuo, sovrapponendo vizi eterogenei senza specifica distinzione; inoltre ha osservato che il ricorso era generico e non autosufficiente, poiché non localizzava e non riproduceva adeguatamente gli atti richiamati. In ogni caso, il vizio motivazionale era infondato, perché la CTR aveva reso una motivazione effettiva e intellegibile, dando conto in modo autonomo delle ragioni del rigetto dell'appello, dell'assenza di contraddizione della sentenza di primo grado, della non pertinenza di alcune doglianze e della tardività di altre.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
è richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
viene evocato dalla ricorrente per denunciare, cumulativamente, violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere il preciso contenuto degli atti richiamati e la loro localizzazione nel giudizio di merito, quale corollario del requisito di specificità e dell'autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Cass. 23.10.2018, n. 26874
richiamata per il principio di inammissibilità della mescolanza di censure eterogenee
Cass. 23.09.2011, n. 19443
richiamata per il divieto di prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili
Cass. S.U. 7.04.2014, n. 8053
individua il perimetro dell'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione
Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232
precisa che solo le anomalie motivazionali estreme integrano nullità della sentenza come error in procedendo
CEDU, Succi e altri c. Italia, 28 ottobre 2021
richiamata in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile la deduzione cumulativa e indistinta di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale senza distinguere chiaramente le singole censure.
- La denuncia di vizio motivazionale è scrutinabile in cassazione solo nei casi di anomalia estrema della motivazione, ossia quando la sentenza sia priva di motivazione, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- L'autosufficienza del ricorso richiede che gli atti richiamati siano specificamente indicati nel loro contenuto e localizzati nel fascicolo o nei gradi di merito, non essendo sufficiente un richiamo generico alle risultanze processuali.
- Non è censurabile per omessa motivazione una decisione che esponga in modo comprensibile le ragioni del rigetto, anche se non condivida le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio o non vi si adegui integralmente.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione non consente alla Corte di ricostruire d'ufficio il motivo di ricorso, dovendo la parte formulare le doglianze in modo chiaramente separato e processualmente intelligibile.
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