Cassazione Civile, Ordinanza n. 10262/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendicazione proposta da due soggetti che sostenevano di essere proprietari esclusivi di una corte scoperta. Essi chiedevano l’accertamento della proprietà esclusiva, la rimozione di un cancello apposto dagli occupanti confinanti, la cessazione dell’uso dell’area e il risarcimento del danno. I convenuti si opponevano, sostenendo che l’area fosse comune e formulavano domanda riconvenzionale per far accertare la comproprietà. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto quella riconvenzionale; la Corte d’appello aveva confermato. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 948, 949, 2697, 2720, 2730 c.c. e 116 c.p.c., per asserita errata interpretazione dei titoli e falsa ripartizione dell’onere della prova; 2) violazione degli artt. 112, 199, 132 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte territoriale riconosciuto la comproprietà dell’area; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché sarebbe stata trascurata la contestazione sull’appartenenza pro quota del bene al dante causa della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio e dei titoli di provenienza, attività riservata al giudice di merito. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito si era limitato ad accertare la comproprietà dell’area e la conseguente liceità dell’uso per l’accesso alla proprietà individuale. Ha escluso anche l’errore sull’onere della prova, osservando che ciascuna parte doveva dimostrare i presupposti della propria domanda. Quanto al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., lo ha ritenuto non deducibile in presenza di doppia conforme e comunque volto a ottenere una rivalutazione del fatto. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
richiamato dai ricorrenti come norma sulla rivendicazione della proprietà esclusiva, ma non ritenuto violato dalla Corte di legittimità perché la censura investiva in realtà l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito
art. 949 c.c.
richiamato come norma a tutela del proprietario contro le molestie, senza che la Cassazione ravvisasse una violazione in concreto
art. 2697 c.c.
la Corte ha ribadito che ciascuna parte è onerata della prova dei fatti costitutivi della propria domanda
art. 2720 c.c.
richiamato nel ricorso; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione
art. 2730 c.c.
richiamato nel ricorso; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione
art. 116 c.p.c.
non è stata ravvisata alcuna violazione, perché la censura tendeva a contestare la valutazione del materiale probatorio
art. 112 c.p.c.
esclusa la violazione: il giudice di merito non ha pronunciato ultra o extra petita, ma ha accertato la comproprietà dell’area e la conseguente liceità dell’uso
art. 199 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma rilevanza decisoria nel testo
art. 132 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma rilevanza decisoria nel testo
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica statuizione autonoma
art. 6 CEDU
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica statuizione autonoma
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei primi due motivi, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del fatto
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
parametro del secondo motivo; la censura è stata respinta come inidonea a evidenziare una reale violazione di legge o del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato ritenuto non utilmente deducibile in presenza di doppia conforme e, comunque, volto a sollecitare un nuovo esame del fatto
art. 380-bis c.p.c.
la Corte ha deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata e ha applicato le conseguenze processuali previste dalla norma
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione della camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicati perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna alla somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendicazione della proprietà, la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei titoli e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice si limiti ad accertare la natura comune del bene controverso e le conseguenze giuridiche che ne derivano, senza pronunciare su un bene della vita diverso da quello richiesto.
- L’onere della prova grava su ciascuna parte in relazione ai fatti costitutivi della propria domanda; se la proprietà esclusiva non è dimostrata, non può essere accolta la rivendica.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la sentenza di merito sia assistita da doppia conforme e il motivo miri solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In presenza di motivazione non apparente e non illogica, idonea a superare il minimo costituzionale, non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10154/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10156/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10157/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10158/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10159/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10160/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →