Cassazione Penale, Sentenza n. 1780/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Orrò Paolo Antonio ha impugnato la riqualificazione in appello del fatto a appropriazione indebita (capo B), lamentando contraddittorietà logica tra la motivazione che interpretava gli accordi di separazione come limitativi dell'uso di stanze e l'affermazione che i beni della moglie fossero invece nel garage; ha poi censurato la quantificazione delle spese di costituzione e difesa. Grussu Annalisa ha censurato l'interpretazione degli accordi di separazione da parte della Corte d'appello (che avrebbe permesso all'imputato di chiudere a chiave alcune stanze senza impedire l'accesso alla stanza a lei riservata) e ha contestato la formula assolutoria per carenza di dolo, ritenendola contraddittoria rispetto alla motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la presenza di beni di proprietà della parte civile nel garage e che l'accertamento delle volontà negoziali e la conseguente interpretazione dell'accordo di separazione fossero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; respinta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile assente all'udienza.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
La Corte territoriale ha riqualificato il fatto originariamente contestato come appropriazione indebita, ritenendo che l'imputato si sia appropriato di beni mobili della moglie custoditi nel garage; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non rivedibile.
art. 649 cod. pen.
Applicata dalla Corte d'appello quale causa di non punibilità per i beni della figlia (valore infimo), motivo che ha determinato la declaratoria di non punibilità per quella parte dell'imputazione.
art. 1362 cod. civ.
La Corte d'appello ha interpretato l'accordo di separazione richiamando la volontà delle parti secondo i criteri dell'art. 1362 c.c.; la Cassazione ha ritenuto che tale interpretazione, sorretta dalla motivazione e dagli elementi di fatto, non fosse sindacabile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni di fatto e di prova del giudice di merito salvo profili di illegitimità o manifesta illogicità: le questioni di merito sull'interpretazione di un accordo di separazione spettano al giudice del merito e sono incensurabili se motivate.
- La riqualificazione del reato (es. da furto ad appropriazione indebita) dipende dagli elementi di fatto: possesso, disponibilità e comportamento dell'agente sui beni. Occorre prova specifica del luogo, del tempo e della condotta per dimostrare il dolo dell'appropriazione.
- La causa di non punibilità per valore infimo (art. 649 c.p.) può essere applicata quando il valore dei beni giustifica l'esclusione della punibilità; il suo accertamento richiede valutazione di merito sul valore e sulle circostanze.
- Per contestare davanti alla Cassazione la motivazione del giudice occorre una critica fondata su vizi di diritto o manifesta contraddittorietà: rilievi meramente probatori o valutazioni di credibilità dei testi sono inammissibili.
- Gli appellanti che propongono ricorso infondato o con motivi non consentiti rischiano la condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle Ammende); richieste di liquidazione spese per parti assenti o con memorie non pertinenti possono essere rigettate.
Testo integrale
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