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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14323/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la rideterminazione della pena per bancarotta fraudolenta documentale sostenendo, con due motivi principali: 1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, per non aver considerato elementi come l'entità del passivo, la modesta struttura aziendale e l'assenza di atti di distrazione o occultamento significativi; 2) contraddittorietà nel rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva (libertà controllata) ai sensi dell'art. 53 legge 689/1981, nonostante fossero incensurati e avessero ottenuto la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (insufficiente motivazione circa il dolo specifico), assorbendo il secondo. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sui punti indicati, invitando la Corte di merito a valutare anche la possibile riqualificazione nel reato di bancarotta documentale semplice ex art. 217 L. fall. La Corte ha sottolineato che gli elementi richiamati in appello (mancanza delle scritture e descrizione oggettiva della situazione aziendale) non erano, di per sé, indici sufficienti a provare il dolo specifico e ha richiamato l'esigenza di indici più pregnanti (es. passivo rilevante protratto nel tempo, distrazione di somme, irreperibilità dell'amministratore). Inoltre la Corte ha richiamato la possibilità di valutare in appello le nuove pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p. in base alla disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) se richieste tempestivamente.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per censurare la motivazione della Corte territoriale; la Corte di Cassazione l'ha usata per valutare carenze di motivazione relative alla sussistenza del dolo specifico.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla doglianza sulla motivazione circa il rigetto della richiesta di sanzione sostitutiva; la Corte ha ritenuto il secondo motivo assorbito dalla fondatezza del primo.

  • art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare (r.d. 16/03/1942 n.267)

    Individua la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Cassazione ha chiarito la distinzione tra occultamento/omessa tenuta (che può integrare dolo specifico) e la fraudolenta tenuta di scritture (più vicina al dolo generico), richiedendo indici più significativi per affermare il dolo specifico.

  • art. 217, secondo comma, legge fallimentare

    Richiamato come possibile riqualificazione della fattispecie a bancarotta documentale semplice, che la Corte di merito dovrà valutare in sede di nuovo giudizio.

  • art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Norma richiamata per le pene accessorie applicate dalla Corte di merito; citata nella parte fattuale relativa alle sanzioni accessorie irrogate.

  • art. 20-bis cod. pen. e art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n.150

    La Corte ha ricordato la disciplina transitoria secondo cui il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle nuove pene sostitutive se l'imputato le richiede in tempo utile (anche in udienza di discussione d'appello).

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamata in relazione alla domanda dei ricorrenti per l'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata; la Corte ha osservato che il rigetto della richiesta non era adeguatamente motivato.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato nel richiamo alla disciplina procedurale sull'introduzione di "motivi nuovi" in appello e sui termini per formulare istanze relative a pene sostitutive.

Massime di principio

  • Per affermare il dolo specifico in bancarotta fraudolenta documentale non basta la mera assenza di scritture o la descrizione oggettiva di una situazione aziendale; sono necessari indici più pregnanti (es. passivo rilevante e protratto nel tempo, distrazione di beni/somme, irreperibilità dell'amministratore, significative condotte di occultamento).
  • La condotta di omessa tenuta delle scritture può integrare dolo specifico solo se emerge, dal quadro complessivo, la finalizzazione all'occlusione delle vicende gestionali e al danno per i creditori; il giudice deve spiegare concretamente perché gli elementi raccolti provano tale finalizzazione.
  • La distinzione tra bancarotta 'fraudolenta documentale' (con dolo specifico per l'omissione/occultamento) e la fraudolenta tenuta di scritture (più vicina al dolo generico) è essenziale e richiede motivazione puntuale se si intende affermare la fattispecie più grave.
  • In appello il giudice deve valutare, se tempestivamente richiesto, l'applicabilità delle nuove pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) in base alla disciplina transitoria; la richiesta può essere formulata anche in udienza di discussione d'appello.
  • Se la Corte di merito concede misure favorevoli (es. sospensione condizionale della pena) ma poi formula valutazioni prognostiche negative sulla personalità dell'imputato per escludere sanzioni sostitutive, deve spiegare chiaramente la coerenza tra le due decisioni.
  • In caso di carenze motivazionali rilevanti sulla sussistenza dell'elemento psicologico, la Cassazione può annullare con rinvio e chiedere una nuova valutazione, anche considerando eventuale riqualificazione in reato meno grave.

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