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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2058/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: (1) nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità e indeterminatezza dell'imputazione (mancata specificazione tra occultamento o distruzione, mancata indicazione di annualità, entità dell'evasione e scritture coinvolte); (2) inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza (presunti indizi emersi durante le indagini e mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da difensore; mancata esposizione delle ragioni della verifica ai sensi della legge n.212/2000); (3) assenza del dolo specifico richiesto dall'art.10 d.lgs.74/2000, in ragione della cooperazione dell'imputato e delle assoluzioni per gli artt.4 e 5 d.lgs.74/2000; (4) mancata pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, pur essendo la richiesta espressa in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi, confermando l'impianto probatorio e la ritenuta sussistenza del reato contestato (art.10 D.Lgs. n.74/2000) e la pena irrogata in sede di merito (un anno e sei mesi di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva). Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente al quarto motivo: la Corte ha annullato la sentenza di appello nella parte relativa all'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello affinchè si pronunci espressamente e con motivazione compiuta sul punto. Restano irrevocabili la condanna e la determinazione della pena nelle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 10 D.Lgs. n. 74/2000

    Norma sanzionatoria per occultamento o distruzione delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto integrato il reato quando l'atto rende impossibile la ricostruzione dei redditi/volume d'affari e vi sia il dolo specifico di evadere o consentire l'evasione

  • artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 74/2000

    Rilevate nel processo di merito ma giudicate insufficienti le prove per superare le soglie di punibilità; l'assoluzione per tali norme non esclude automaticamente il dolo per il reato di cui all'art.10

  • artt. 429 e 178 cod. proc. pen.; art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamati rispetto alla censura di nullità del capo di imputazione per genericità; la Cassazione ha ritenuto che l'imputazione fosse sufficientemente specifica per consentire la difesa, anche per rinvio agli atti intellegibili

  • art. 63 e 191 cod. proc. pen.; art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    «[q]uando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste dalla leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice»

    La violazione dell'art.220 disp. att. non determina automaticamente inutilizzabilità degli atti amministrativi: chi eccepisce l'inutilizzabilità deve indicare gli atti specificamente viziati e la loro incidenza; nel caso di specie i giudici hanno ritenuto utilizzabili i processi verbali di constatazione

  • art. 12, comma 1, legge n. 212/2000

    Richiesta dalla difesa come violata (mancata esposizione delle ragioni della verifica fiscale), ma la Corte ha ritenuto la censura non provata e non decisiva per l'utilizzabilità degli atti

  • artt. 42 e 43 cod. pen.

    Richiamati rispetto alla qualificazione dell'elemento soggettivo (dolo); la Corte ha ribadito che il dolo specifico è necessario e può essere desunto dalla condotta omissiva e dai riscontri esterni (es. fatture rinvenute presso terzi)

  • artt. 163, 164 e 133 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione alla sospensione condizionale della pena: la mancata pronuncia su istanza di sospensione costituisce vizio che ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio per nuova decisione motivata

Massime di principio

  • La contestazione alternativa di occultamento o distruzione delle scritture è ammissibile: il decreto che dispone il giudizio può indicare condotte alternative purché l'imputato sia messo in condizione di conoscere l'oggetto dell'accusa
  • La genericità dell'imputazione è valutata in relazione alla capacità dell'atto di consentire l'esercizio della difesa; il rinvio agli atti delle indagini è consentito se tali atti sono intellegibili e conoscibili dall'imputato
  • Gli atti formati durante verifiche fiscali (processi verbali di constatazione) non sono automaticamente inutilizzabili per la sola violazione delle regole amministrative: per ottenere l'inutilizzabilità occorre indicare specifici atti viziati e dimostrare la loro incidenza sul giudizio
  • Il dolo specifico richiesto dall'art.10 D.Lgs.74/2000 può essere desunto da comportamenti omissivi e da riscontri esterni (es. fatture rinvenute presso terzi); l'assoluzione per reati tributari diversi non esclude automaticamente la responsabilità per occultamento/distruzione
  • Le decisioni sulle misure accessorie o sulle concessioni di benefici (es. sospensione condizionale della pena) devono essere espressamente motivate: l'omissione è vizio che può determinare l'annullamento parziale e il rinvio

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