Sentenza n. 199/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 249-2024 emessa dal Tribunale di Macerata, sezione lavoro, pubblicata il 06.05.2025 nel procedimento avente r.g. n. 175/2023 non appellata e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l'amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La sentenza del giudice del lavoro, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo la notifica del titolo all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni prima della proposizione dell'azione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto nel giudizio di ottemperanza può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è procedibile l'azione diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna della pubblica amministrazione quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e siano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, non contestata dall'amministrazione costituita, impone al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inadempimento e di ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto eventualmente già adempiuto.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente: può essere negato quando non sussistano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a stimolare l'esecuzione.
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