Cassazione Civile, Ordinanza n. 09182/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di agevolazione finanziaria presentata da una società per la realizzazione di una struttura alberghiera ai sensi della legge n. 488 del 1992. L’amministrazione aveva ammesso la domanda a contributo parziale, ma in seguito aveva revocato l’agevolazione ritenendo che fossero state sostenute spese anteriori alla presentazione della domanda e quindi in violazione della disciplina di settore. La società aveva inizialmente agito davanti al giudice amministrativo, che però aveva declinato la giurisdizione; il giudizio era quindi stato riassunto davanti al giudice ordinario. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo tempestivo l’appello e fondato nel merito il gravame ministeriale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: tardività dell’appello ministeriale; inesistenza o nullità della prima notificazione dell’appello per essere stata eseguita presso il vecchio indirizzo del difensore; irrilevanza sanante della successiva notifica e della costituzione dell’appellata; omessa considerazione della data effettiva della prima notifica; genericità/inidoneità dell’atto di appello; difetto di prova, in capo al Ministero, dell’avvio del programma prima della domanda; errata interpretazione della normativa di settore che, secondo la ricorrente, non avrebbe imposto la revoca per le spese contestate e avrebbe anzi consentito talune spese professionali. La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi, assorbendo gli altri, ritenendo che la prima notifica dell’appello fosse viziata ma non inesistente e tuttavia non utilmente sanata, perché effettuata al precedente recapito del difensore, facilmente verificabile, con conseguente tardività dell’impugnazione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello davanti alla Corte territoriale.
La decisione
La Corte ha accolto per quanto di ragione i primi quattro motivi di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dal Ministero. Ne consegue che è stata eliminata la decisione di merito della Corte d’appello e resta ferma la pronuncia di primo grado favorevole alla società. La Corte ha inoltre condannato la parte controricorrente alla rifusione delle spese.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
È richiamato per il termine breve per impugnare; nel caso concreto non opera perché la sentenza non era stata notificata.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di notifica della sentenza impugnata, il termine lungo era di un anno, aumentato della sospensione feriale; il primo tentativo di notifica dell’appello era quindi tempestivo.
art. 330 c.p.c.
È richiamato tra le norme sulla notificazione delle impugnazioni, in relazione alla corretta individuazione del destinatario.
art. 170 c.p.c.
È richiamato in relazione al luogo di notificazione presso il difensore costituito.
art. 156 c.p.c.
È evocato per il regime della sanatoria delle nullità processuali.
art. 157 c.p.c.
È evocato per la disciplina delle nullità relative e della loro deducibilità/sanatoria.
art. 163 c.p.c.
È richiamato con riferimento alla struttura dell’atto di appello e alla necessaria esposizione dei fatti.
art. 342 c.p.c.
È richiamato per la specificità dei motivi di appello.
art. 2697 c.c.
È richiamato per il riparto dell’onere della prova sul presupposto di fatto della revoca del contributo.
art. 115 c.p.c.
È richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie e dei fatti non contestati.
art. 291 c.p.c.
È richiamato per la rinnovazione della notificazione nulla, idonea a impedire la decadenza se tempestivamente effettuata.
art. 1, legge n. 488 del 1992
È evocato dalla ricorrente per sostenere la disciplina delle agevolazioni finanziarie e l’asserita insussistenza della causa di revoca.
art. 4, d.m. n. 527 del 1995
È richiamato dalla ricorrente come norma regolamentare attuativa che avrebbe qualificato ammissibili talune spese.
art. 8, d.m. n. 527 del 1995
È richiamato dalla ricorrente per affermare che le spese contestate non integravano causa di revoca.
Massime di principio
- La notificazione dell’atto di appello eseguita presso il precedente indirizzo del difensore della controparte non integra, di regola, inesistenza della notificazione, ma un vizio che può essere ricondotto alla nullità, ove esista un collegamento obiettivo con il destinatario.
- La nullità della notificazione dell’impugnazione è sanabile mediante rinnovazione, ma il notificante, una volta conosciuto l’esito negativo e quando il vizio non sia a lui imputabile, deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria; tale regola non opera se l’errore è imputabile al notificante ed era agevolmente evitabile con la consultazione dell’albo professionale.
- Quando il giudizio sia iniziato davanti a un giudice privo di giurisdizione e sia poi tempestivamente riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, il processo prosegue come naturale continuazione dell’unico giudizio originario e il termine lungo per impugnare segue la disciplina applicabile a tale complessiva vicenda processuale.
- In materia di contributi pubblici, se l’amministrazione fonda la revoca sul compimento di spese anteriori all’avvio del programma agevolato, la pretesa revocatoria richiede comunque il corretto accertamento del presupposto fattuale dedotto, secondo il riparto dell’onere della prova e le risultanze istruttorie.
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