Cassazione Penale, Sentenza n. 32480/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per due ragioni principali: 1) errore di fatto e travisamento probatorio riguardo al contenuto del verbale di arresto e alla ricostruzione degli eventi — in particolare sulla direzione della collisione tra l'auto di Pattusi (conducente, nella quale era presente il ricorrente) e un'auto della Polizia, questione rilevante ai fini del dolo eventuale e del concorso nel reato di rapina impropria; il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe motivato in modo illogico e contraddittorio e che la ricostruzione risultava difforme dal verbale di arresto; 2) errore di fatto per non aver rilevato l'assenza di un provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria relativo al pedinamento elettronico, questione che il ricorrente sostiene non sia stata esaminata ma avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che alla Corte di cassazione era stato devoluto un unico motivo rilevante (la presunta "assenza del necessario rapporto di immediatezza tra il furto e l'azione violenta"), mentre le altre questioni erano state proposte come motivi aggiunti e risultavano inammissibili. Perciò, non essendovi un errore di fatto decisivo nella sentenza impugnata, il ricorso straordinario è stato ritenuto strutturalmente inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato tale norma in relazione alla richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dalla difesa e ha rigettato la richiesta; l'uso della norma è stato funzionale a ritenere regolare la prosecuzione del procedimento e a non ammettere rilievi tardivi.
art. 192 cod. proc. pen.
Citato nelle censure aggiunte dal ricorrente sul tema delle prove testimoniali/tabulati; la Corte non ha esaminato il merito di tali doglianze perché i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- In Cassazione sono esaminabili soltanto i motivi formalmente devoluti: i motivi aggiunti o nuovi, proposti tardivamente, possono essere dichiarati inammissibili.
- La Corte di legittimità non è il giudice della prova: gli accertamenti fattuali e la valutazione delle emergenze probatorie sono generalmente preclusi, salvo vizi di motivazione che incidano sulla legalità della decisione.
- Le doglianze procedurali rilevanti (es. assenza di provvedimenti autorizzativi per intercettazioni o pedinamenti elettronici) devono essere proposte tempestivamente e nel rito/grado opportuno; se non formulate correttamente possono essere escluse dall'esame per inammissibilità.
- Le eccezioni sollevate per la prima volta in udienza (es. richiesta di rinvio per carenza di atti nel fascicolo) possono essere respinte se la Corte ritiene applicabile la disciplina procedurale richiamata (es. art. 165‑bis disp. att.) e non risulta pregiudizio procedurale idoneo a giustificare il differimento.
- Per contestare una valutazione di fatto (es. contrasto tra verbale di arresto e ricostruzione giudicata dai giudici) è necessario dimostrare in modo preciso che la decisione abbia travisato documenti decisivi; altrimenti la censura sarà considerata una mera rivalutazione probatoria non ammissibile in sede di legittimità.
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