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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36163/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, all'esito della revisione del classamento di unità immobiliari site in una microzona comunale, aveva rideterminato classe e rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, in ragione di uno significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona rispetto all'insieme delle microzone comunali. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non congrua la motivazione dell'atto. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, per avere il giudice di merito valorizzato una perizia di parte riferita alle caratteristiche del singolo immobile; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, oltre che delle norme sulla motivazione degli avvisi catastali, per non avere la CTR considerato adeguatamente motivato l'avviso di riclassamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che, nel riclassamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, l'atto deve essere motivato in modo rigoroso e concreto, indicando gli elementi specifici che, nella microzona e con riguardo al singolo immobile, giustificano il diverso classamento; non basta il richiamo al mero scostamento statistico, alla microzona o a formule generiche sui miglioramenti di zona. Ha inoltre confermato che la motivazione non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione e che la possibilità per il contribuente di difendersi in giudizio non sana un vizio motivazionale originario. Applicando tali principi, ha condiviso la decisione della CTR, che aveva ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto perché priva di elementi concreti relativi alle caratteristiche tipologiche dell'immobile e limitata a richiami generici a interventi pubblici in zona. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per l'evoluzione della giurisprudenza sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016

    richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 1, comma 335, l. n. 311/2004

    consente la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone con significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale medio, ma impone una motivazione concreta e rigorosa degli elementi che giustificano il diverso classamento

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari, la cui violazione è stata dedotta ma esclusa

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, rilevante anche per gli avvisi catastali

  • art. 8 d.P.R. n. 138/1998

    indicato come fonte degli elementi da considerare nella motivazione del riclassamento, tra cui qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve indicare in modo specifico e concreto quali elementi della microzona e del singolo immobile giustificano la nuova rendita, non essendo sufficiente il mero richiamo allo scostamento statistico o a formule generiche sui miglioramenti della zona.
  • L'obbligo motivazionale va valutato ex ante, cioè in relazione alla capacità dell'atto di consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare il diritto di difesa; non basta che la difesa in giudizio abbia consentito comunque di contestare l'atto.
  • La motivazione di un avviso di riclassamento non può essere integrata successivamente in giudizio dall'Amministrazione finanziaria.
  • Nel procedimento di revisione per microzone, i fattori rilevanti non sono solo quelli posizionali o urbanistici in astratto, ma anche le caratteristiche edilizie specifiche del fabbricato e della singola unità immobiliare.
  • Il richiamo a perizie di parte che evidenzino caratteristiche negative del singolo immobile è idoneo a sostenere la censura del contribuente quando l'atto impugnato si limiti a enunciazioni generiche e non analitiche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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