Cassazione Civile, Ordinanza n. 36505/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia nasce da quattro decreti ingiuntivi ottenuti da una persona fisica per recuperare quanto versato a Poste Italiane in relazione a notificazioni di atti giudiziari eseguite a mezzo posta. Secondo la ricorrente, il costo richiesto non era dovuto perché, nelle notifiche destinate a persona giuridica e perfezionate con consegna dell’atto a un soggetto indicato come addetto alla ricezione, non sarebbe stata necessaria la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica. In primo grado l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società postale era stata rigettata; in appello il Tribunale ha invece accolto l’impugnazione della società, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto alla domanda restitutoria. In cassazione la ricorrente denuncia violazione dell’art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008, sostenendo che la norma andrebbe coordinata con l’art. 145 c.p.c. e che, in casi di notifica a persona incaricata di ricevere gli atti, il costo della comunicazione non sarebbe dovuto; richiama inoltre un precedente di legittimità favorevole alla propria tesi.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva anzitutto che il motivo non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale non ha deciso sulla debenza o meno del costo della comunicazione di avvenuta notifica, ma ha definito la causa sul pregiudiziale rilievo del difetto di legittimazione passiva di Poste Italiane, ritenendo inesistente un rapporto obbligatorio diretto tra la ricorrente e la società. In ogni caso, la censura è ritenuta inammissibile anche nel merito perché la decisione di appello si è conformata all’orientamento pressoché univoco della Cassazione, secondo cui, nelle notificazioni a mezzo posta, il rapporto con il notificante si instaura con l’ufficiale giudiziario, eventualmente avvalentesi dell’agente postale quale ausiliario in un distinto rapporto, rispetto al quale il notificante è estraneo; perciò la pretesa restitutoria non può essere fatta valere nei confronti dell’ausiliario. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese e al contributo unificato დამატivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è stata formalmente incardinata come vizio processuale, ma è stata ritenuta priva di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2-quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31
La ricorrente lo invocava per sostenere che la comunicazione di avvenuta notifica non fosse dovuta nelle notifiche perfezionate a persona incaricata di ricevere gli atti; la Corte non entra nel merito dell’interpretazione perché la decisione è fondata sul difetto di legittimazione passiva.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della notifica a persona incaricata di ricevere; la Corte non si pronuncia sul coordinamento con l’art. 36, comma 2-quater, perché reputa assorbente la questione della legittimazione passiva.
art. 1228 c.c.
È evocato dalla Corte per escludere che la pretesa possa essere comunque fatta valere nei confronti dell’ausiliario del soggetto che esegue la notifica, trattandosi di rapporto distinto rispetto a quello con il notificante.
art. 366, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui motivi privi di specifica attinenza al decisum equivalgono a mancata enunciazione dei motivi richiesti da questa norma, con conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato e per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specificamente calibrati sulla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che attacchi una questione diversa da quella effettivamente decisa è inammissibile per difetto di attinenza al decisum.
- In tema di notificazioni a mezzo posta, il rapporto rilevante per la pretesa restitutoria del notificante si instaura con l’ufficiale giudiziario che richiede la notifica; l’agente postale opera come ausiliario in un rapporto distinto, rispetto al quale il notificante resta estraneo.
- La domanda di ripetizione di somme correlate al servizio di notificazione non può essere proposta contro il soggetto ausiliario che ha materialmente eseguito la prestazione, se il rapporto obbligatorio non intercorre con il notificante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l’applicazione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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