Cassazione Penale, Sentenza n. 46998/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Avagliano era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione nella propria abitazione ai fini di spaccio di 35,0673 g di eroina (principio attivo 4,889 g, idonea a 194 dosi medie) e 20,37 g di cocaina (idonea a 102 dosi). Con ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte d'appello semplicemente recepito la motivazione del primo giudice senza valutare specifiche doglianze riguardanti la possibile derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, richiamando una pronuncia del Tribunale di Salerno che in analoga fattispecie aveva applicato il comma 5; (2) carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la declaratoria di responsabilità e la motivazione dei giudici di merito, richiamando il principio di integrazione delle sentenze di primo e secondo grado e la legittimità della motivazione per relationem della sentenza di appello. I giudici hanno ritenuto decisivi elementi quali il quantitativo complessivo e il numero di dosi ricavabili, la suddivisione in singole dosi immediatamente commerciabili, la presenza di strumenti per il confezionamento (bilancino, arnesi), e il rinvenimento di €1.040,00 occultati, ritenuti compatibili con l'attività di spaccio; pertanto hanno escluso l'applicabilità del comma 5 dell'art. 73 e hanno negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Il comma 1 punisce la detenzione ai fini di spaccio; il comma 5 disciplina ipotesi di minore gravità (derubricazione). La Corte ha ritenuto che, dati i quantitativi, il numero di dosi, il confezionamento e la presenza di denaro e strumenti, la fattispecie rientrasse nel comma 1 e non nel comma 5
Codice penale, art. 62, n. 4
Circostanza attenuante prevista per lo stato di minima offensività o per altri motivi di particolare tenuità; la Corte ha escluso la sua applicazione per la rilevanza delle quantità e degli elementi sintomatici di spaccio
Codice di procedura penale
art. 125 comma 3; art. 546 comma 1 lett. e); art. 605
Norme processuali richiamate dal ricorso in relazione a violazioni di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e ha confermato la validità della motivazione di merito
Costituzione
Principio del contraddittorio e del diritto di impugnazione; richiamato nell'ambito delle doglianze sulla motivazione, senza che ciò abbia inciso sull'esito del ricorso
Massime di principio
- La Corte può integrare le motivazioni di primo e secondo grado formando un corpus unico di ragionamento: la motivazione per relationem della sentenza di appello è ammissibile se le due pronunce seguono criteri omogenei e coerenti
- La derubricazione alla ipotesi meno grave del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 viene esclusa quando risultano elementi concreti indicativi di attività di spaccio: quantità totali, numero di dosi ricavabili, confezionamento in dosi, strumenti per il taglio/confezionamento e denaro contante occultato
- La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. non è applicabile semplicemente sulla base di affermazioni generiche; va valutata in concreto e può essere esclusa se gli elementi fattuali dimostrano finalità di spaccio
- Motivi di cassazione aspecifici o che espongono soli principi astratti senza collegamento puntuale con il caso concreto sono destinati a essere considerati inammissibili o manifestamente infondati
- La presenza di provviste di denaro in più banconote di vario taglio e il loro occultamento sono elementi indiziari rilevanti, integrativi del giudizio di destinazione a spaccio
- La Corte di legittimità dichiara inammissibile il ricorso se ritiene che non siano state prospettate censure fondate sul piano giuridico o motivazionale, specialmente quando la motivazione di merito risulta esauriente e coerente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46973/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46975/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46976/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46979/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46981/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46983/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →