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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46998/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avagliano era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione nella propria abitazione ai fini di spaccio di 35,0673 g di eroina (principio attivo 4,889 g, idonea a 194 dosi medie) e 20,37 g di cocaina (idonea a 102 dosi). Con ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte d'appello semplicemente recepito la motivazione del primo giudice senza valutare specifiche doglianze riguardanti la possibile derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, richiamando una pronuncia del Tribunale di Salerno che in analoga fattispecie aveva applicato il comma 5; (2) carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la declaratoria di responsabilità e la motivazione dei giudici di merito, richiamando il principio di integrazione delle sentenze di primo e secondo grado e la legittimità della motivazione per relationem della sentenza di appello. I giudici hanno ritenuto decisivi elementi quali il quantitativo complessivo e il numero di dosi ricavabili, la suddivisione in singole dosi immediatamente commerciabili, la presenza di strumenti per il confezionamento (bilancino, arnesi), e il rinvenimento di €1.040,00 occultati, ritenuti compatibili con l'attività di spaccio; pertanto hanno escluso l'applicabilità del comma 5 dell'art. 73 e hanno negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Il comma 1 punisce la detenzione ai fini di spaccio; il comma 5 disciplina ipotesi di minore gravità (derubricazione). La Corte ha ritenuto che, dati i quantitativi, il numero di dosi, il confezionamento e la presenza di denaro e strumenti, la fattispecie rientrasse nel comma 1 e non nel comma 5

  • Codice penale, art. 62, n. 4

    Circostanza attenuante prevista per lo stato di minima offensività o per altri motivi di particolare tenuità; la Corte ha escluso la sua applicazione per la rilevanza delle quantità e degli elementi sintomatici di spaccio

  • Codice di procedura penale

    art. 125 comma 3; art. 546 comma 1 lett. e); art. 605

    Norme processuali richiamate dal ricorso in relazione a violazioni di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e ha confermato la validità della motivazione di merito

  • Costituzione

    Principio del contraddittorio e del diritto di impugnazione; richiamato nell'ambito delle doglianze sulla motivazione, senza che ciò abbia inciso sull'esito del ricorso

Massime di principio

  • La Corte può integrare le motivazioni di primo e secondo grado formando un corpus unico di ragionamento: la motivazione per relationem della sentenza di appello è ammissibile se le due pronunce seguono criteri omogenei e coerenti
  • La derubricazione alla ipotesi meno grave del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 viene esclusa quando risultano elementi concreti indicativi di attività di spaccio: quantità totali, numero di dosi ricavabili, confezionamento in dosi, strumenti per il taglio/confezionamento e denaro contante occultato
  • La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. non è applicabile semplicemente sulla base di affermazioni generiche; va valutata in concreto e può essere esclusa se gli elementi fattuali dimostrano finalità di spaccio
  • Motivi di cassazione aspecifici o che espongono soli principi astratti senza collegamento puntuale con il caso concreto sono destinati a essere considerati inammissibili o manifestamente infondati
  • La presenza di provviste di denaro in più banconote di vario taglio e il loro occultamento sono elementi indiziari rilevanti, integrativi del giudizio di destinazione a spaccio
  • La Corte di legittimità dichiara inammissibile il ricorso se ritiene che non siano state prospettate censure fondate sul piano giuridico o motivazionale, specialmente quando la motivazione di merito risulta esauriente e coerente

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