Sentenza n. 10397/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 9109/2024, pubblicata in data 9.09.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 38557/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 9109/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di euro 2.000,00 sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato, notificata all'amministrazione, con cui era stato riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né fornire giustificazioni. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile, ritualmente notificato e proposto dinanzi al giudice territorialmente competente; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'esecuzione del giudicato, rilevando che il Ministero non aveva adempiuto all'obbligo derivante dalla sentenza civile definitiva e non aveva eccepito né dimostrato l'avvenuto pagamento o l'accredito delle somme. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 9109/2024 entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme determinate nel titolo giudiziale. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale ministeriale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, quale commissario ad acta, da attivare previa richiesta della ricorrente e dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, perché il TAR non ha ravvisato i relativi presupposti prima dell'eventuale inutile decorso del nuovo termine. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e delle altre pronunce esecutive.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo per il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha affermato la propria competenza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per ordinare l'esecuzione, nominare il commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la relativa domanda è stata respinta allo stato, con possibilità di nuova richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio richiamato dal giudice per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento concreto dell'utilità riconosciuta dal giudicato, verificando se l'amministrazione obbligata vi abbia dato puntuale esecuzione.
- L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive, cioè sul quomodo.
- L'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni e accertata l'inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inosservanza.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, al momento della decisione, non siano ancora maturati i presupposti collegati all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato dal giudice per l'adempimento; essa può essere richiesta in seguito in caso di perdurante inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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