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Sentenza

Sentenza n. 1225/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 219/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 13/06/2025.

Giustizia amministrativa202600215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di un decreto ingiuntivo civile munito di formula esecutiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 219/2025 emesso dal Tribunale di Rimini il 13 giugno 2025. Il decreto era munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., emesso il 30 luglio 2025, ed era stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante la notifica e la definitività esecutiva del titolo, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non già pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. L'esecuzione deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, provvederà entro i successivi 60 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce titolo idoneo all'esecuzione; nel caso concreto, l'esecutorietà era stata certificata dal giudice civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo civile munito del decreto di esecutorietà, quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione e l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
  • Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte, in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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