Sentenza n. 235/2026 - Bologna, Sezione 1
per la condanna del Ministero dell’Interno a risarcire al ricorrente il danno derivato dalla perdita di chance oltre al danno morale, in conseguenza alla mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3409/2020 del 21.5/1.6.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva del Ministero dell’Interno consistente nella mancata tempestiva esecuzione di una sentenza di annullamento della valutazione professionale relativa all’anno 2015 e nella mancata rimozione dei suoi effetti pregiudizievoli
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance e del danno morale, conseguenti alla mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la scheda di valutazione relativa all’attività svolta nel 2015 e gli elementi valutativi forniti dal Questore. La valutazione, ridotta a 96/100 per effetto di osservazioni negative, avrebbe inciso sulla carriera, determinando il trasferimento presso una sede di minore rilevanza e impedendo la partecipazione utile agli scrutini per la promozione. Nonostante l’annullamento giurisdizionale, l’Amministrazione non avrebbe tempestivamente proceduto alla rivalutazione né rimosso gli effetti della valutazione negativa, che avrebbero continuato a propagarsi sugli scrutini successivi sino al pensionamento del ricorrente. È stato dedotto il danno da perdita della concreta possibilità di conseguire l’avanzamento, quantificato in via equitativa in € 209.107,46, oltre al danno morale, richiesto in misura pari a quello patrimoniale, per la lesione del prestigio, della dignità e dell’immagine professionale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda nei limiti ritenuti provati. Ha riconosciuto che la perdita di chance non richiede la prova della certezza della promozione, ma della perdita di una seria e concreta possibilità di conseguirla. Nel caso concreto, tale chance è stata ritenuta effettiva e meritevole di tutela in ragione della carriera particolarmente brillante del ricorrente, dei precedenti apprezzamenti professionali e della condotta dell’Amministrazione, che ha mantenuto gli effetti del giudizio negativo nonostante il suo annullamento, impedendo la partecipazione agli scrutini in condizioni di parità. Il danno patrimoniale è stato liquidato equitativamente in € 10.000,00, considerando le prospettive di promozione, le differenze retributive, la breve durata residua del rapporto e gli effetti sul trattamento pensionistico e di fine servizio, senza equipararlo alle retribuzioni non percepite. È stato inoltre riconosciuto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del prestigio personale e professionale, aggravata dal trasferimento a una sede meno rilevante, dalla mancata attribuzione di incarichi di responsabilità e dalla protratta inerzia amministrativa. Tale danno è stato liquidato equitativamente in € 5.000,00. Il Ministero è stato condannato al pagamento complessivo di € 15.000,00, oltre interessi compensativi dalla data di adozione della scheda di valutazione del 2015 fino al soddisfo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 30 c.p.a.
La decisione riconduce la domanda alla tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo, con accertamento del danno patrimoniale da perdita di chance e del danno non patrimoniale derivante dall’attività amministrativa illegittima.
Massime di principio
- La perdita di chance costituisce una posizione giuridica autonomamente tutelabile e ricorre quando l’illegittimo esercizio del potere pubblico privi il soggetto di una seria e concreta possibilità di conseguire un risultato favorevole, senza che sia necessaria la prova della certezza del risultato finale.
- L’annullamento giurisdizionale dell’atto lesivo costituisce un indice sintomatico dell’illegittimità e della colpevolezza dell’Amministrazione ai fini della responsabilità risarcitoria, salva la prova di elementi idonei a configurare l’errore scusabile.
- Quando l’Amministrazione non rimuove tempestivamente gli effetti di una valutazione professionale annullata dal giudice e tale inerzia impedisce la partecipazione dell’interessato agli scrutini di carriera in condizioni di parità, può configurarsi una perdita di chance risarcibile.
- Il danno da perdita di chance non coincide con le retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito in caso di promozione, ma deve essere liquidato in misura corrispondente a una frazione probabilistica del vantaggio finale; in assenza di elementi certi e circostanziati, la liquidazione può avvenire equitativamente considerando, tra gli altri parametri, le differenze retributive, la durata residua del rapporto e gli effetti pensionistici e di fine servizio.
- La lesione del prestigio, della dignità e dell’immagine professionale determinata da una valutazione negativa illegittima, aggravata dalla mancata rimozione dei suoi effetti e da conseguenze sulla sede e sugli incarichi, può integrare un danno non patrimoniale risarcibile e liquidabile equitativamente in rapporto alla gravità e alla durata del pregiudizio.
- Gli interessi compensativi costituiscono una componente del risarcimento e possono essere riconosciuti anche senza un’espressa domanda specifica, quando sia stata formulata una richiesta generica di ristoro del pregiudizio.
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