Cassazione Penale, Sentenza n. 18748/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Andolfi impugnava la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, resa in rinvio dalla Cassazione, per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione del quantum di pena per il reato associativo (art. 416-bis c.p.) e per l'aumento di pena a titolo di continuazione: contestava che la Corte territoriale avesse fissato la pena base in 11 anni (due anni sopra il minimo edittale dell'epoca pari a 9 anni) nonostante avesse riconosciuto che il ruolo direttivo del ricorrente era stato svolto solo saltuariamente; inoltre lamentava mancanza di motivazione sull'entità dell'aumento per continuazione (ridotto da 6 a 3 anni) e violazione degli obblighi motivazionali previsti dagli artt. 192, 546 c.p.p. e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto precluse le censure che miravano a rimettere in discussione la responsabilità e il ruolo dell'imputato all'interno del sodalizio, atteso il giudicato progressivo e le precedenti valutazioni della Cassazione che avevano già evidenziato l'elevata pericolosità sociale della condotta. Quanto alla motivazione del quantum, la Suprema Corte ha richiamato il principio (Sez. U, n. 47127/2021, Pizzone) secondo cui l'impegno motivazionale richiesto è proporzionale allo scostamento dal minimo edittale: la pena fissata in misura inferiore alla media edittale non richiedeva motivazione più dettagliata di quella fornita. Anche la riduzione dell'aumento per continuazione è stata ritenuta coerente e adeguatamente motivata, rispettando la proporzionalità con la pena del separato giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma riferita al reato associativo di tipo mafioso: la sentenza valuta il ruolo direttivo/reggente nell'ambito del clan per la determinazione della gravità della condotta e della pena.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte richiama l'obbligo di motivare in rapporto allo scostamento dal minimo edittale e valuta la proporzionalità nella fissazione della pena e nell'aumento per continuazione.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nella contestazione normativa generale (concetto di reato continuato e responsabilità personale), utilizzato in combinazione con l'art. 629 e 416-bis ove rilevante.
art. 629 cod. pen.
Citato fra le norme richiamate nel ricorso; nel contesto la Corte si occupa di corretta applicazione delle norme penali rilevanti per il calcolo della pena complessiva.
artt. 192, 546 cod. proc. pen.
Norme procedurali relative alla motivazione della sentenza e all'impugnazione: il ricorrente invocava vizio di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione data era sufficiente in rapporto allo scostamento dal minimo edittale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi del ricorso in cassazione; usato per indicare la formale esposizione dei motivi di impugnazione.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Principio di legittimità richiamato: l'intensità della motivazione richiesta nella determinazione della pena deve essere proporzionale allo scostamento dal minimo edittale; applicabile anche al calcolo e motivazione dell'aumento per continuazione.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, le questioni di responsabilità già decise entrano nel giudicato progressivo e non possono essere rimesse in discussione in cassazione salvo che siano state specificamente rimesse in discussione dall'ordine di rinvio.
- La determinazione della pena richiede motivazione in rapporto allo scostamento dal minimo edittale: più lo scostamento è ampio, più dettagliata deve essere la motivazione; scostamenti entro l'intervallo tra minimo e medio edittale possono richiedere motivazione meno pregnante.
- Nel calcolo dell'aumento di pena per continuazione vale lo stesso principio proporzionale: l'impegno motivazionale richiesto dipende dall'entità dell'aumento.
- La Corte di legittimità dà rilievo alle valutazioni già espresse in precedenti decisioni (anche di annullamento) sulla gravità della condotta: tali valutazioni limitano la possibilità della difesa di presentare censure che sostanzialmente rinegoziano il quadro responsabilistico.
- Il ruolo di 'reggente' svolto saltuariamente può giustificare una riduzione della pena rispetto a una precedente quantificazione, purché la Corte motivi la diversa valutazione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
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