Cassazione Civile, Ordinanza n. 23113/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per il rifacimento della facciata e dei serramenti di una scuola elementare. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di un terzo stato di avanzamento lavori, oltre interessi, e promuoveva anche azione per il saldo del contratto e per lo svincolo della cauzione definitiva. Il Comune proponeva opposizione sostenendo di non aver pagato perché l'impresa non aveva prodotto la documentazione di conformità del materiale e del posizionamento delle opere, e perché erano emersi vizi e difetti esecutivi. Nei gradi di merito il giudice di primo grado accoglieva solo una modesta voce di credito già riconosciuta, respingendo il resto delle domande; la corte territoriale, pur disponendo lo svincolo della fideiussione per effetto del decorso del tempo e della mancata contestazione della ricezione della garanzia, confermava il rigetto delle domande di pagamento ritenendo accertati i vizi dell'opera e l'inadempimento dell'appaltatore. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di accertamento dell'inadempimento del committente per il ritardo nel collaudo e per il mancato accordo bonario; 2) violazione della disciplina dell'appalto pubblico e dei principi di buona fede/correttezza, sostenendo che i vizi e difetti potevano essere contestati solo in sede di collaudo, non effettuato, e che mancava l'esperimento dell'accordo bonario; 3) violazione delle norme processuali sulla prova e sul contraddittorio, perché la domanda di saldo era stata ritenuta generica nonostante l'assenza del collaudo; 4) vizio motivazionale per contraddittorietà della decisione, che da un lato negava il pagamento dell'ultimo SAL per i vizi e dall'altro disponeva lo svincolo della fideiussione, presupponente anch'esso il certificato di regolare esecuzione. Il Comune proponeva ricorso incidentale lamentando che lo svincolo della polizza fideiussoria fosse stato disposto nonostante l'accertato inadempimento dell'appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse già accertato l'inadempimento dell'appaltatrice per i vizi e difetti delle opere, con stima del costo di eliminazione superiore al credito azionato, e che per tale ragione fosse superfluo il collaudo e non potesse essere emesso il certificato di regolare esecuzione. Ha escluso che l'orientamento sulla rilevanza del ritardo nel collaudo nell'appalto pubblico potesse giovare alla società, perché nel caso concreto il Comune aveva contestato i vizi prima del collaudo e non aveva accettato l'opera. Ha reputato inammissibili anche le censure sul saldo, perché la dedotta indeterminatezza della domanda era collegata all'insussistenza del diritto per l'inadempimento, e quelle sulla motivazione, perché miravano a un riesame del merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che la garanzia fideiussoria può venir meno per il decorso del termine di collaudo, ma anche essere neutralizzata dalla condotta inadempiente dell'impresa; nel caso concreto, essendo stato accertato l'inadempimento e respinta la pretesa di pagamento per il controcredito del Comune, era venuta meno la ratio della garanzia. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la corte d'appello aveva comunque deciso sulla sostanza delle pretese e l'impugnazione tendeva a sollecitare un nuovo esame del merito.
artt. 61, 99, 112, 115 c.p.c.
Le censure sulla genericità della domanda e sulla prova sono state considerate inammissibili in quanto collegate alla già accertata insussistenza del diritto al saldo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di contraddittorietà motivazionale è stata ritenuta inammissibile perché, nel regime temporale applicabile, mirava in sostanza al riesame dei fatti.
art. 141, comma 3, d.lgs. n. 163/2006
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i vizi dell'opera pubblica dovessero essere contestati in sede di collaudo; la Corte ha escluso che ciò impedisse alla stazione appaltante di contestare prima l'inadempimento.
artt. 187, commi 1 e 2, 193, 195, 197, 199, 208 e 240 d.P.R. n. 554/1999
Richiamati dalla ricorrente in relazione a collaudo e accordo bonario; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura nel caso concreto per l'accertato inadempimento dell'appaltatrice.
artt. 1374, 1375, 1460 c.c.
Richiamati per sostenere correttezza, buona fede e exceptio inadimpleti contractus; la Corte ha valorizzato invece l'inadempimento dell'appaltatrice e il controcredito del Comune.
art. 5 legge n. 741/1981
Nel collaudo delle opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi comporta in via ordinaria il diritto dell'impresa alla restituzione della cauzione, al pagamento delle ritenute e all'estinzione delle fideiussioni, ma tale effetto è recessivo se l'impresa è inadempiente e l'opera non è collaudabile nel termine.
art. 1665 c.c.
Richiamato solo per ribadire che il meccanismo ordinario di consegna/accettazione dell'opera non opera automaticamente nell'appalto di opere pubbliche.
art. 1667 c.c.
Le contestazioni sui vizi palesi rilevano in sede di verifica o collaudo; la Corte ha però precisato che nel caso concreto il Comune aveva già contestato l'inadempimento prima del collaudo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Massime di principio
- Nell'appalto di opere pubbliche il decorso del termine per il collaudo può far sorgere, in via ordinaria, il diritto dell'impresa alla restituzione delle cauzioni e allo svincolo delle garanzie, ma tale effetto presuppone che non vi sia un inadempimento dell'appaltatore idoneo a impedire la positiva conclusione del rapporto.
- La stazione appaltante non è preclusa dal contestare l'inadempimento dell'appaltatore prima del collaudo quando abbia già rilevato vizi e difetti dell'opera; il regime del collaudo tutela l'interesse pubblico alla verifica dell'opera, ma non impedisce contestazioni tempestive.
- Se l'inadempimento dell'appaltatore è accertato e il costo per eliminare i vizi supera o assorbe il credito azionato, la domanda di pagamento del saldo o di ulteriori SAL può essere respinta per insussistenza del diritto sostanziale.
- Quando la censura di ricorso mira solo a sollecitare una rivalutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile in cassazione.
- La decisione sullo svincolo della garanzia fideiussoria va letta alla luce della funzione concreta della garanzia: se il giudice accerta l'inadempimento dell'appaltatore e riconosce il controcredito del committente, viene meno la ragione giustificativa della garanzia stessa.
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