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Sentenza

Sentenza n. 18/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 744/2023, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202400854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca immediata della concessione per l'occupazione di 68 mq di suolo pubblico connessa a un pubblico esercizio, oltre al diniego della domanda risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna che aveva dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, per il rilascio nelle more di una nuova autorizzazione, e respinto la domanda risarcitoria. Con un unico articolato motivo ha contestato i presupposti di fatto e la proporzionalità della revoca della concessione. In particolare, ha dedotto l'irrilevanza della segnalazione dell'ATS sul degrado igienico-sanitario, perché riferita a un sopralluogo precedente al rilascio della concessione e seguito da interventi riparatori; ha contestato la rilevanza dell'accertamento ARPAS sul superamento dei limiti acustici, qualificato come lieve e risalente a maggio 2018; ha sostenuto che le successive lamentele dei residenti non fossero supportate da elementi oggettivi e fossero smentite da alcuni interventi delle forze dell'ordine; ha negato l'esistenza o la produzione dei report di polizia richiamati dall'amministrazione; ha contestato il numero e la datazione delle dichiarazioni dei residenti; ha negato la rilevanza delle informali diffide; e ha dedotto eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza della motivazione, sviamento, violazione del procedimento e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Ha inoltre riproposto la domanda risarcitoria, sostenendo l'illegittimità della revoca. Nel corso del giudizio d'appello era stata rimessa all'Adunanza plenaria la questione processuale relativa al mancato tempestivo deposito della sentenza appellata; l'Adunanza plenaria ha escluso che tale omissione determini l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non decisiva la segnalazione dell'ATS, perché anteriore al rilascio della concessione, ma ha reputato sufficienti e correttamente valutati gli ulteriori elementi istruttori. In particolare, la rilevazione ARPAS della notte tra l'11 e il 12 maggio 2018, non contestata nei risultati, documentava emissioni sonore in contrasto con il divieto assoluto di diffusione di musica contenuto nella concessione. Tale accertamento era stato seguito da un verbale della Polizia locale, dall'avvio del procedimento penale conclusosi con condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p. e dall'ordinanza sindacale che imponeva la cessazione delle emissioni moleste e l'adozione di accorgimenti tecnici. Le successive segnalazioni dei residenti e le sommarie informazioni assunte durante le indagini penali confermavano la protrazione delle emissioni; gli interventi delle forze dell'ordine dimostravano la consistenza dei disturbi lamentati. I verbali favorevoli prodotti dall'appellante, attestanti un volume non elevato, non erano decisivi, anche perché il volume avrebbe potuto essere abbassato alla vista degli operatori e, comunque, la concessione vietava la diffusione della musica sic et simpliciter, indipendentemente dal volume o dalla collocazione della fonte sonora. È stata inoltre valorizzata la registrazione video del 23 giugno 2018, non specificamente contestata, che mostrava un DJ con consolle collocata all'esterno del locale, nell'area concessa. Il Collegio ha escluso che fosse necessario un bilanciamento tra interessi contrapposti o l'adozione di misure meno gravose, in ragione del chiaro contenuto degli articoli 7 e 8 della concessione: il primo vietava la diffusione di musica e altre attività di intrattenimento, mentre il secondo prevedeva la revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni o di abusi del titolare. È rimasto privo di prova anche l'assunto della cessazione delle emissioni moleste dal 20 giugno 2018. La relazione tecnica di impatto acustico era successiva alla revoca, essendo stata redatta il 14 novembre 2018 e consegnata al Comune il 10 dicembre 2018, e comunque non indicava gli accorgimenti tecnici adottati. La revoca è stata quindi ritenuta fondata su presupposti oggettivi, correttamente valutati all'esito di un'istruttoria significativa, e regolarmente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. È stato confermato il rigetto della domanda risarcitoria, per mancanza dell'illegittimità dell'atto. Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione del Comune in appello.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 1, c.p.a.

    L’art. 94, comma 1, del codice del processo amministrativo non dispone l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione, nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata.

    Secondo il principio enunciato dall’Adunanza plenaria, il mancato tempestivo deposito della sentenza impugnata non determina di per sé l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato per la segnalazione alle parti del possibile profilo processuale relativo al mancato deposito della sentenza appellata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella questione rimessa all’Adunanza plenaria quale parametro del diritto di difesa rispetto alla sanzione processuale del mancato deposito della sentenza appellata.

  • art. 10, comma 3, l. n. 447/1995

    Richiamato quale disposizione la cui violazione è stata contestata in relazione al superamento del valore differenziale del rumore in orario notturno.

  • art. 659 c.p.

    Il procedimento penale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone si è concluso con la condanna del titolare dell'esercizio alla pena dell'ammenda; tale elemento è stato valorizzato come conferma della protrazione delle emissioni sonore.

  • art. 7 dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico n. 320 del 10 maggio 2018

    Il presente atto non vale quale autorizzazione per la diffusione di musica o altre attività di intrattenimento.

    La prescrizione contiene un divieto assoluto di diffusione di musica e attività di intrattenimento nell'area concessa, senza distinzione in ragione del volume o della collocazione della fonte sonora.

  • art. 8 dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico n. 320 del 10 maggio 2018

    La presente autorizzazione verrà revocata qualora non vengano rispettate le prescrizioni imposte o per abusi da parte del titolare.

    La disposizione autorizza la revoca della concessione in caso di inosservanza delle prescrizioni o di abusi del titolare; il Consiglio di Stato ha ritenuto la revoca conforme a tale previsione.

Massime di principio

  • Quando una concessione di occupazione di suolo pubblico vieta in termini chiari e assoluti la diffusione di musica o altre attività di intrattenimento e prevede la revoca per l'inosservanza delle prescrizioni, l'accertata violazione consente la revoca secondo la disciplina della concessione, senza che sia necessario un ulteriore bilanciamento con l'interesse del concessionario o l'applicazione di misure meno gravose, salvo specifiche ragioni contrarie risultanti dagli atti.
  • Ai fini della legittimità della revoca di una concessione, la reiterazione delle condotte può essere dimostrata attraverso una valutazione complessiva di accertamenti tecnici, verbali delle forze dell'ordine, dichiarazioni dei residenti, provvedimenti amministrativi e altri elementi documentali; non è necessario che ciascun elemento, isolatamente considerato, dimostri integralmente la violazione.
  • La circostanza che in alcuni interventi delle forze dell'ordine il volume delle emissioni sia stato rilevato come non elevato non esclude la violazione di una prescrizione concessoria che vieti la diffusione della musica in sé, indipendentemente dal livello sonoro, purché il divieto sia formulato in termini assoluti.
  • Una relazione tecnica prodotta dopo l'adozione del provvedimento impugnato non può dimostrare, ai fini del giudizio di legittimità, l'erroneità dell'istruttoria compiuta anteriormente dall'amministrazione, soprattutto quando non indichi gli accorgimenti tecnici concretamente adottati per impedire la condotta contestata.
  • Il mancato tempestivo deposito della sentenza impugnata non determina, ai sensi dell'art. 94, comma 1, c.p.a., l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoOrdinanze contingibili e urgentiAppello
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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