Cassazione Civile, Ordinanza n. 21645/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio aveva contestato, tra l’altro, la deducibilità di costi per contributi promozionali e rimborsi spese erogati ad agenti di vendita. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non provata l’inerenza dei costi promozionali, reputando inattendibile la documentazione prodotta (dichiarazioni unilaterali postume, prive di data certa e di contenuto identico) e aveva inoltre ritenuto che i rimborsi spese agli agenti fossero contrari alle previsioni contrattuali. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme in tema di accertamento, inerenza e onere della prova, sostenendo di avere assolto l’onere probatorio mediante fatture; 2) e 3) violazione delle norme sulle presunzioni e vizio di motivazione, censurando l’inattendibilità attribuita alle dichiarazioni dei prestatori di servizi; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto già considerata la fattura Sodexho; 5) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, per l’interpretazione del contratto con gli agenti; 6) violazione del principio di inerenza per i costi di aggiornamento degli agenti; 7) richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole in base allo ius superveniens del d.lgs. 158/2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato la regola sull’onere della prova: una volta contestata dall’Ufficio la non inerenza dei costi, spettava alla contribuente dimostrarne l’effettiva riferibilità all’attività d’impresa, prova non fornita in modo attendibile. Le censure sulla valutazione delle dichiarazioni dei prestatori di servizi e sulla fattura Sodexho sono state ritenute, in sostanza, richieste di nuova valutazione del merito o comunque inammissibili. Inammissibili anche i motivi sul contratto con gli agenti, perché il ricorso non riportava specificamente il testo contrattuale necessario al controllo di legittimità, e il motivo sulle sanzioni, perché la mera invocazione di una disciplina più favorevole non bastava senza indicazioni concrete sul caso. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sull’accertamento e sulla contestazione dei costi, ma la Corte non ne accoglie la violazione perché ritiene corretta la valutazione della CTR sull’onere probatorio e sulla non inerenza
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la Corte ribadisce che l’inerenza è nozione autonoma, ricavata dalla nozione di reddito d’impresa, e distinta dalla correlazione costi-ricavi di cui al comma 5
artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati nel motivo, ma la Corte afferma che, per l’IVA, l’Ufficio può contrastare la deducibilità/detraibilità dimostrando la macroscopia antieconomicità quale indizio della mancanza di connessione con l’impresa
art. 2697 c.c.
l’onere della prova dell’esistenza, natura e riferibilità del costo all’attività d’impresa grava sul contribuente una volta contestata dall’Ufficio la non inerenza
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni e gli indizi devono essere valutati nel loro complesso; la CTR ha correttamente considerato inattendibili le dichiarazioni postume, prive di data certa e identiche nel contenuto
art. 111 Cost.
richiamato per il vizio di motivazione, ma la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse illogica o apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza impugnata contiene motivazione sufficiente e non meramente apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
i motivi formalmente di violazione di legge sono stati in più punti qualificati come tentativi di rivalutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la doglianza motivazionale è stata disattesa perché la CTR ha espresso un percorso argomentativo comprensibile e logico
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è inammissibile quando il fatto dedotto risulta comunque esaminato dal giudice di merito e la censura mira a una nuova valutazione probatoria
artt. 1362 e 1366 c.c.
richiamati per l’interpretazione contrattuale, ma il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
art. 109 TUIR
la deducibilità dei costi presuppone la loro riferibilità all’impresa; la mera allegazione di fatture non basta se la prova dell’inerenza non è attendibile
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la richiesta di applicazione della disciplina più favorevole sulle sanzioni è stata ritenuta generica e quindi inammissibile
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
lo ius superveniens non opera automaticamente in favor rei in modo generalizzato; occorre una deduzione specifica in relazione al caso concreto
art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato come disposizione modificata dallo ius superveniens, ma la Corte ne esclude l’applicazione automatica in sede di legittimità
art. 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
come sopra, la mera evocazione della modifica normativa non basta a imporre la cassazione con rinvio
art. 6, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
la Corte ribadisce che la novità normativa sulle sanzioni richiede allegazioni specifiche
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In materia di costi d’impresa, il principio di inerenza è un giudizio qualitativo sulla riferibilità del costo all’attività imprenditoriale, distinto dalla mera congruità economica della spesa.
- Quando l’Amministrazione contesta la non inerenza di un costo, il contribuente deve dimostrarne l’esistenza, la natura e la concreta destinazione all’impresa; la sola produzione di fatture non è sufficiente se la documentazione complessiva è inattendibile.
- Le dichiarazioni unilaterali formate post factum, prive di data certa e di contenuto sostanzialmente identico, possono essere legittimamente ritenute inattendibili dal giudice di merito se valutate nel loro complesso con gli altri elementi indiziari.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando si contesti solo l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto asseritamente omesso è stato comunque esaminato dalla sentenza impugnata; la doglianza non può risolversi in una diversa lettura delle prove.
- Le censure sull’interpretazione di un contratto sono inammissibili se il ricorrente non trascrive nel ricorso le clausole rilevanti, perché manca il requisito di specificità e autosufficienza necessario al controllo di legittimità.
- La mera invocazione di uno ius superveniens più favorevole in tema di sanzioni tributarie non comporta automaticamente l’accoglimento del ricorso: occorre indicare in modo specifico la ricaduta della nuova disciplina sul caso concreto.
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