Circolare numero 57 del 07-04-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 17 febbraio 2010 tra INPS e SNAD, che sostituisce integralmente il precedente accordo del 2007. Vengono confermate le modalità di trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, i requisiti della delega, le percentuali applicabili, gli obblighi di trasmissione dei dati da parte delle strutture INPS e, nei casi di pagamento diretto della CIG, del datore di lavoro. Sono inoltre disciplinati costi del servizio, termini di riversamento, durata triennale della convenzione, rinnovo, recesso e profili di responsabilità.
Convenzione INPS-SNAD per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-SNAD per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà conto della sottoscrizione, in data 17 febbraio 2010, del nuovo testo di convenzione tra INPS e SNAD per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Il nuovo accordo sostituisce integralmente il precedente richiamato dalla circolare n. 38 del 12 febbraio 2007 e contiene le istruzioni operative, contabili e procedurali per l’applicazione delle trattenute.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda la possibilità, per gli iscritti allo SNAD titolari di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali, di versare il contributo associativo mediante trattenuta diretta sulla prestazione erogata dall’INPS. Rientrano nell’ambito applicativo:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Delega alla trattenuta e requisiti formali
Il versamento del contributo è subordinato al rilascio di una delega personale, il cui testo è contenuto nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve risultare sottoscritta dal lavoratore e deve recare il timbro dell’organizzazione e la firma del legale rappresentante. La circolare specifica che il codice identificativo dello SNAD è "3001".
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservarle ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. La documentazione deve essere mantenuta per eventuali verifiche.
Efficacia della delega, revoca e contestazioni
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori a un anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, lo SNAD deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Se l’INPS riceve comunicazione che il lavoratore contesta la trattenuta affermando di non aver rilasciato delega, l’Istituto cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione. La stessa regola vale anche quando la notizia provenga direttamente dal lavoratore o dal datore di lavoro nei casi previsti.
Per i pagamenti diretti della CIG, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede poi a comunicarne i dati all’INPS secondo le modalità previste e a conservare la documentazione.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, con importo uguale per tutti gli iscritti dell’organizzazione e per tipo di prestazione. Le percentuali comunicate dallo SNAD sono le seguenti:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, comprendenti CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti e flussi informativi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare allo SNAD gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. I versamenti avvengono mediante bonifico su apposito conto corrente bancario, il cui IBAN viene comunicato dallo SNAD all’Istituto.
Contestualmente, l’INPS trasmette all’organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto. Tali elenchi possono essere inviati on line o in formato cartaceo; in quest’ultimo caso sono compilati:
- in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale;
- in ordine alfabetico per comune per i sussidi per lavori socialmente utili;
- in ordine di Centro per l’impiego per indennità di mobilità e disoccupazione.
Lo SNAD si impegna a rimborsare eventuali trattenute già versate e non dovute, qualora non sia possibile il recupero delle somme.
Costi del servizio e oneri a carico dell’organizzazione
L’organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS le spese sostenute per l’espletamento del servizio di riscossione. Il costo attualmente previsto è pari a 0,54 euro per singola delega, importo richiamato anche come costo di gestione della delega per ciascuna prestazione. La variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R; da tale comunicazione lo SNAD può recedere entro 60 giorni.
Restano inoltre a carico dello SNAD tutti gli altri oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione. Il rimborso spese per il servizio di esazione e la relativa IVA vengono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza. È comunque salva, in caso di giusta causa, la possibilità per ciascuna parte di disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi.
Responsabilità, controversie e foro competente
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo o per i rapporti tra i lavoratori associati e lo SNAD. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità e, se risulta definitivamente soccombente in controversie sulla validità o regolarità della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Lo SNAD deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione. Le questioni non risolte a livello locale sono rimesse all’esame della Direzione generale INPS e della struttura nazionale dell’organizzazione. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Indicazioni operative e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti allo SNAD, la circolare richiama le istruzioni già contenute nella circolare n. 38 del 12 febbraio 2007, senza introdurre ulteriori regole contabili autonome.
Punti principali
Oggetto e ambito della convenzione
La convenzione disciplina la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti allo SNAD sulle prestazioni temporanee. Possono aderire i beneficiari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega e condizioni di efficacia
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare il timbro dell’organizzazione e la firma del legale rappresentante. È priva di effetto se manca nel modello, se manca la sottoscrizione o se mancano timbro e firma. Nei casi di pagamento diretto della CIG, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS i dati delle deleghe e conservarle ai sensi dell’art. 18 della legge n. 223/1991.
Revoca, nuova delega e durata degli effetti
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori a un anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello in cui si intende modificare o revocare la delega. In caso di revoca o annullamento della prestazione, le somme già trattenute devono essere restituite al lavoratore. Se l’INPS riceve contestazioni sulla mancata sottoscrizione della delega, cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione.
Misure percentuali del contributo
Lo SNAD indica una misura di contributo uguale per tutti gli iscritti e per tipologia di prestazione. Le percentuali comunicate sono: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, inclusi CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e codice identificativo
Le strutture territoriali INPS effettuano i versamenti allo SNAD entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, trasmettendo gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti. Il codice identificativo dello SNAD è 3001. I versamenti devono avvenire su conto corrente bancario indicato dall’organizzazione mediante comunicazione del codice IBAN.
Costo del servizio e rinnovo
Lo SNAD deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in 0,54 euro per singola delega. Le eventuali variazioni annuali dei costi sono comunicate con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione lo SNAD può recedere entro 60 giorni. La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Responsabilità e controversie
L’INPS è esonerato da responsabilità per le conseguenze derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i pignoramenti presso terzi e i rapporti tra associati e organizzazione sindacale. Lo SNAD deve rimborsare all’interessato le ritenute in caso di contestazioni sulla validità della delega qualora risulti soccombente, nonché le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie. Le questioni non risolte in sede locale sono esaminate a livello centrale; per le controversie è competente il Foro di Roma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 apr 2010Circolare numero 59 del 09-04-2010
- Circolare · 9 apr 2010Circolare numero 58 del 09-04-2010
- Circolare · 30 mar 2010Circolare numero 47 del 30-03-2010
- Circolare · 30 mar 2010Circolare numero 48 del 30-03-2010
- Circolare · 30 mar 2010Circolare numero 49 del 30-03-2010
- Circolare · 30 mar 2010Circolare numero 50 del 30-03-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →