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Circolare

Circolare numero 58 del 09-04-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le sospensioni degli adempimenti e versamenti contributivi previste dall’OPCM n. 3856 del 10 marzo 2010 per i soggetti operanti in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara a seguito degli eventi meteorologici dell’ultima decade di dicembre 2009. Sono inoltre sospesi, per i medesimi soggetti, i termini di prescrizione, decadenza e delle procedure esecutive. La circolare illustra i soggetti ammessi, i periodi e le scadenze interessate, le modalità di compilazione di DM10 e UniEmens, il recupero in 24 rate da luglio 2010, le regole sul DURC e le istruzioni contabili con istituzione del conto GPA 00/123.

Sospensione contributiva per eventi meteorologici in Pisa, Lucca e Massa Carrara

Eventi meteorologici dicembre 2009 – sospensione contributiva per Pisa, Lucca e Massa Carrara

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’OPCM n. 3856 del 10 marzo 2010 in materia di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi meteorologici dell’ultima decade di dicembre 2009. Il perimetro territoriale rilevante, ai fini della sospensione contributiva, è limitato alle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.

Premessa e quadro normativo

Il provvedimento si colloca nel contesto dello stato di emergenza dichiarato con DPCM 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Emilia-Romagna, Liguria e Toscana tra la fine di dicembre 2009 e i primi giorni di gennaio 2010. L’OPCM n. 3856 del 10 marzo 2010 contiene ulteriori misure urgenti di protezione civile e, per quanto di interesse previdenziale, disciplina:

  • la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi;
  • la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e delle procedure esecutive;
  • le modalità di recupero rateale;
  • le regole sul DURC;
  • le istruzioni contabili.

Soggetti beneficiari e condizioni di accesso

La sospensione riguarda:

  • datori di lavoro privati;
  • lavoratori autonomi artigiani e commercianti, anche del settore agricolo;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • committenti e associanti tenuti al versamento alla Gestione separata.

Il beneficio spetta solo ai soggetti che, alla data dell’evento, esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara. La circolare richiede la presentazione di un’apposita istanza alla sede INPS competente, con dichiarazione del possesso dei requisiti e certificazione di inagibilità. La sede attribuisce il codice di autorizzazione previsto e la corretta gestione dell’evento è necessaria per il monitoraggio del costo della sospensione.

Sospensione contributiva per aziende

Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva tramite DM10 o flusso UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga da dicembre 2009 a maggio 2010.

Le posizioni contributive delle aziende interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "6G", che assume il nuovo significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per eccezionali eventi meteorologici nelle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana di dicembre 2009 e gennaio 2010, ai sensi dell’OPCM n. 3856/2010.

Compilazione DM10 per dicembre 2009

Per il periodo di paga dicembre 2009, le aziende devono:

  • compilare i quadri B-C con le consuete modalità;
  • compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B al rigo 57;
  • determinare i contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale;
  • calcolare la differenza tra l’importo contributivo dovuto e gli importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive;
  • esporre tale differenza, quale importo dei contributi sospesi, in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduta dal codice di nuova istituzione "N957" e dalla dicitura "contr.sosp. Ord. N. 3856/2010";
  • effettuare la sommatoria delle partite del quadro D e riportare il totale nel rigo 57;
  • effettuare la differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 del DM10 e riportarla nel riquadro sottostante il rigo 57;
  • versare l’eventuale saldo della denuncia a credito INPS con F24, se non tutti i lavoratori sono interessati alla sospensione;
  • inviare la denuncia secondo le vigenti modalità ai fini del rimborso o della compensazione, se il saldo è pari a zero o a credito azienda.

Compilazione UniEmens da gennaio a maggio 2010

Per i periodi di paga da gennaio 2010 a maggio 2010, le aziende devono inserire nell’elemento CausaleACredito il codice "N957". Il risultato può generare un credito INPS da versare con F24 oppure un credito azienda o un saldo pari a zero, secondo le regole applicative richiamate dalla circolare.

Sospensione per artigiani e commercianti

La sospensione si applica ai contributi dovuti da artigiani e commercianti alle seguenti scadenze:

  • 16 febbraio 2010: contribuzione sul minimale per il 4° trimestre 2009;
  • 16 maggio 2010: contribuzione sul minimale per il 1° trimestre 2010;
  • 16 giugno 2010: contribuzione a saldo 2009 e 1° acconto 2010 della contribuzione eccedente il minimale.

La sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle stesse scadenze.

Sospensione per Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2009 e primo acconto 2010, coincidente con il versamento ai fini fiscali sui redditi 2009.

Per committenti e associanti tenuti al versamento alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 16 gennaio 2010 al 16 giugno 2010.

La circolare ribadisce che il settore pubblico è escluso dall’ambito della legge n. 290/2006, che limita le sospensioni contributive alle norme del settore privato; perciò anche i collaboratori di pubbliche amministrazioni sono esclusi, rilevando lo status del datore di lavoro.

Sospensione per aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi

Per le aziende assuntrici di manodopera agricola, la sospensione concerne:

  • contributi dovuti per il 3° trimestre 2009 con scadenza 16 marzo 2010;
  • contributi dovuti per il 4° trimestre 2009 con scadenza 16 giugno 2010.

La sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.

Per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IATP e per i concedenti PC/CF, la sospensione riguarda i contributi dovuti per la 4ª rata 2009 con scadenza 16 gennaio 2010, inclusi gli eventuali contributi pregressi posti in riscossione a quella data.

Sospensione dei termini e delle procedure esecutive

L’art. 5, comma 2, dell’OPCM sospende dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, a favore dei soggetti individuati dal comma 1, i termini:

  • di prescrizione;
  • di decadenza;
  • perentori, legali e convenzionali;
  • sostanziali e processuali, anche previdenziali;
  • relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

La circolare specifica che fino al 1° luglio 2010 Equitalia sospende d’ufficio qualsiasi attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali e che Poste Italiane sospende la notifica degli atti emessi dall’Istituto. Sono altresì sospese le emissioni di avvisi bonari, i verbali di accertamento ispettivo e le sanzioni amministrative.

Questa sospensione opera automaticamente, senza necessità di istanza da parte degli interessati, a differenza della sospensione dei contributi correnti.

Modalità di recupero degli importi sospesi

Il comma 3 dell’OPCM prevede che i contributi sospesi dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 siano recuperati senza applicazione di oneri accessori mediante 24 rate mensili, a decorrere dal mese di luglio 2010. La circolare si riserva di fornire le istruzioni operative per il recupero.

Il comma 5 dell’ordinanza stabilisce inoltre che non si procede al rimborso di quanto già versato.

DURC e certificato di regolarità

Fino al 30 giugno 2010, il documento unico di regolarità contributiva e il certificato di regolarità dei soggetti beneficiari della sospensione sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009. Restano salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, nonché le successive regolarizzazioni relative a contributi pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro ed evidenziati nelle denunce DM10 e UniEmens con il codice "N957", è istituito il conto GPA 00/123, da assistere con apposito partitario contabile.

Il programma di ripartizione contabile della procedura DM produce una lista di analisi, in duplice copia, delle posizioni aziendali imputate al conto; una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità, ai fini dell’apertura e gestione dei crediti sul partitario.

In allegato è riportata la denominazione del conto: "Crediti per contributi sospesi alle aziende delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara colpite da eccezionali eventi meteorologici 2009-2010 - Art. 5, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3856/2010".

Ulteriori disposizioni dell’ordinanza richiamata

La circolare allega integralmente l’OPCM n. 3856/2010, che contiene anche disposizioni ulteriori non strettamente previdenziali, tra cui:

  • assegnazioni di somme alla Provincia di Piacenza e alla Regione Piemonte per specifici eventi calamitosi;
  • norme su esenzioni tributarie per la delocalizzazione dell’abitato della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto;
  • deroghe e modifiche ad altre ordinanze in materia di protezione civile, eventi meteo e grandi eventi.

Tali disposizioni sono riportate nell’allegato, ma la circolare INPS concentra le proprie istruzioni sugli effetti contributivi e contabili della sospensione per le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.

Punti principali

Ambito della sospensione

La sospensione riguarda datori di lavoro privati, lavoratori autonomi artigiani e commercianti, anche agricoli, nonché liberi professionisti e committenti/associanti iscritti alla Gestione separata. Il beneficio spetta solo a chi, alla data dell’evento, esercitava attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Occorre presentare istanza alla sede INPS competente con dichiarazione del possesso dei requisiti e certificazione di inagibilità.

Periodi e versamenti sospesi

Per le aziende, la sospensione copre i periodi di paga da dicembre 2009 a maggio 2010; per artigiani e commercianti i versamenti sospesi sono quelli con scadenza 16 febbraio 2010, 16 maggio 2010 e 16 giugno 2010; per i liberi professionisti la sospensione riguarda saldo 2009 e primo acconto 2010; per committenti e associanti della Gestione separata i versamenti mensili sono sospesi dal 16 gennaio 2010 al 16 giugno 2010; per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori agricoli autonomi sono previste ulteriori sospensioni su specifiche scadenze indicate in circolare.

Sospensione dei termini e atti esecutivi

Dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 sono sospesi i termini di prescrizione, decadenza e i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, oltre ai termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva. Fino al 1 luglio 2010 Equitalia sospende d’ufficio il recupero contributivo e Poste Italiane sospende la notifica degli atti; sono sospesi anche avvisi bonari, verbali di accertamento ispettivo e sanzioni amministrative. Per questa sospensione non occorre istanza.

Recupero dei contributi sospesi

Gli importi sospesi devono essere recuperati senza applicazione di oneri accessori mediante 24 rate mensili a decorrere da luglio 2010. La circolare precisa che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

DURC e regolarità contributiva

Fino al 30 giugno 2010 il DURC e il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009, salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali e le successive regolarizzazioni di contributi pregressi ancora dovuti a quella data.

Istruzioni operative e contabili

Per le aziende, la sospensione va gestita con il codice di autorizzazione "6G" e, nelle denunce DM10 e UniEmens, con il codice causale a credito "N957" e la dicitura di riferimento prevista. È istituito il conto GPA 00/123, assistito da partitario contabile, per rilevare i crediti per contributi sospesi alle aziende delle province interessate.

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