Circolare numero 59 del 09-04-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2010 le tabelle dei coefficienti da utilizzare per la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione ai fini previdenziali dei liberi professionisti ex legge n. 45/1990. L’aggiornamento tiene conto della variazione media annua ISTAT 2009 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,7%. Vengono pertanto allegati le istruzioni operative e le tabelle per calcolare sia la rata mensile costante sia il debito residuo in caso di sospensione dei pagamenti rateali.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi per liberi professionisti: rateizzazione oneri 2010
Ricongiunzione dei periodi assicurativi per liberi professionisti: rateizzazione oneri 2010
La circolare aggiorna i coefficienti da utilizzare per la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2010 ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. L’aggiornamento serve a consentire la corretta predisposizione dei piani di ammortamento in funzione del tasso ISTAT 2009 pari allo 0,7%.
Quadro normativo e ambito applicativo
La disciplina richiamata riguarda la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. La circolare si innesta sull’art. 2, comma 3, della legge n. 45/1990, che prevede la determinazione dei piani di rateizzazione degli oneri mediante coefficienti aggiornati in base all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo.
Aggiornamento dei coefficienti per il 2010
Per il 2010 l’Istituto sostituisce i coefficienti già diffusi con il messaggio n. 009085 del 22/04/2009, aggiornandoli sulla base del tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, senza tabacchi, delle famiglie di operai e impiegati relativo al 2009, pari allo 0,7%.
Allegati e contenuto tecnico
La circolare allega tre documenti operativi:
- le istruzioni per il corretto uso delle tabelle;
- la Tabella I/2010, con i coefficienti per determinare la rata mensile costante posticipata da 2 a 120 mensilità;
- la Tabella II/2010, con i coefficienti per il calcolo del debito residuo in caso di sospensione del pagamento delle rate.
Modalità di calcolo della rata di ammortamento
Nel caso di dilazione dell’onere di ricongiunzione, la rata mensile si ottiene moltiplicando il debito da rateizzare per il coefficiente corrispondente al numero di rate concesse, tratto dalla Tabella I/2010. La tabella è costruita per ammortizzare un capitale unitario al tasso annuo composto dello 0,7%.
Calcolo del debito residuo in caso di sospensione
Se i pagamenti rateali vengono interrotti prima dell’estinzione del debito, occorre individuare nella Tabella II/2010 il coefficiente relativo alle rate ancora dovute al momento della sospensione. Tali rate residue sono date dalla differenza tra le rate originariamente concesse e quelle già pagate. Il risultato va applicato all’importo della rata e riferito alla data di scadenza dell’ultima rata corrisposta, così da ottenere la somma da versare in unica soluzione.
Finalità operativa
Il documento ha finalità essenzialmente applicativa: fornisce agli uffici gli strumenti aggiornati per calcolare correttamente gli importi dovuti nei piani di rateizzazione della ricongiunzione e per determinare il debito residuo in caso di cessazione anticipata del pagamento rateale.
Punti principali
Aggiornamento tabelle per il 2010
Per le domande di ricongiunzione presentate nel corso del 2010 i piani di rateizzazione devono essere predisposti utilizzando i coefficienti aggiornati rispetto al messaggio n. 009085 del 22/04/2009. L’aggiornamento è effettuato sulla base del tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo senza tabacchi per le famiglie di operai e impiegati relativo al 2009, pari allo 0,7%.
Base normativa e ambito di applicazione
La circolare riguarda la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. In particolare richiama il terzo comma dell’art. 2 della legge, che disciplina la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione.
Documentazione allegata
Sono allegati: le istruzioni per il corretto utilizzo delle tabelle; la Tabella I/2010, con gli importi della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,7% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità; la Tabella II/2010, con i coefficienti per determinare il debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate prima dell’estinzione del debito.
Determinazione della rata mensile
Per la concessione della dilazione di pagamento, l’importo della rata si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella Tabella I/2010, in corrispondenza del numero di rate mensili concesse per l’ammortamento.
Determinazione del debito residuo
Se il versamento delle rate viene sospeso prima dell’estinzione del debito, il coefficiente da utilizzare va ricercato nella Tabella II/2010 in corrispondenza del numero di rate residue che l’assicurato avrebbe ancora dovuto pagare per completare la ricongiunzione. Il debito residuo da versare in un’unica soluzione, riferito alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si calcola moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente corrispondente.
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