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Circolare

Circolare numero 50 del 30-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 14 gennaio 2010, un nuovo testo di convenzione con UNIMPRESA sostituisce integralmente il precedente accordo. Vengono fornite le istruzioni per trattenere i contributi associativi sulle prestazioni temporanee (mobilità, disoccupazione, CIG, sussidi per lavori socialmente utili), indicando modalità di delega, percentuali applicabili, gestione delle revoche, obblighi dei datori di lavoro nei casi di pagamento diretto e modalità di riversamento delle somme all’associazione. Sono inoltre richiamati il corrispettivo dovuto all’INPS per il servizio, la durata triennale della convenzione, i termini per rinnovo e disdetta, la sede legale dell’associazione e le istruzioni contabili già contenute nella circolare n. 95/2005.

Convenzione INPS-UNIMPRESA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-UNIMPRESA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina l’applicazione del nuovo testo di convenzione sottoscritto il 14 gennaio 2010 tra INPS e UNIMPRESA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Il documento sostituisce integralmente il precedente accordo e fornisce istruzioni operative, procedurali e contabili per le strutture territoriali dell’Istituto.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda i soggetti che percepiscono:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Tali beneficiari possono versare i contributi associativi in favore di UNIMPRESA mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Modalità di adesione e delega

Il versamento del contributo associativo avviene solo mediante delega personale, il cui testo è compreso nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del rappresentante legale.

L’organizzazione è identificata dal codice INPS 1701. La delega cessa i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni per le quali la domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare l’adesione.

Pagamenti diretti e obblighi del datore di lavoro

Nei casi in cui l’INPS effettui il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la relativa documentazione ai fini di eventuali verifiche, in conformità all’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Se la delega non risulta correttamente formata, non è contenuta nel modello di domanda o manca della sottoscrizione del lavoratore o del timbro/firma dell’Organizzazione, essa è priva di effetto. Analoga inefficacia si verifica nei pagamenti diretti quando i dati della delega non siano stati comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto.

Contestazioni e revoca della delega

Se il lavoratore contesta la trattenuta affermando di non aver rilasciato la delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione, sia che essa provenga dal datore di lavoro sia che provenga direttamente dal lavoratore. L’Organizzazione deve restituire ai lavoratori le somme trattenute.

La convenzione precisa inoltre che, nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a trasmettere i dati all’INPS e a conservare la documentazione.

Misura del contributo associativo

La misura della trattenuta deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, con importo uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Le percentuali comunicate da UNIMPRESA sono le seguenti:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili;
  • 1% su CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e trattamenti speciali di disoccupazione.

Versamento delle somme e flussi informativi

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare a UNIMPRESA l’importo delle trattenute operate sui pagamenti, dedotte le eventuali spese e le trattenute non dovute già versate. Il versamento deve avvenire entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.

Il pagamento avviene tramite bonifico su apposito conto corrente bancario, il cui IBAN sarà comunicato con successivo messaggio. Contestualmente, l’INPS trasmette all’Organizzazione gli elenchi dei nominativi interessati, con i dati anagrafici e l’importo delle trattenute; gli elenchi cartacei sono compilati secondo criteri specifici per tipologia di prestazione.

Corrispettivo per il servizio e oneri economici

UNIMPRESA deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, fissato in € 0,54 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R; da tale comunicazione l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.

Sono a carico di UNIMPRESA, oltre alle spese del servizio, anche gli altri oneri, fiscali compresi, connessi alla convenzione.

Durata della convenzione, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve essere inviata all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Resta salva la facoltà di disdetta per entrambe le parti in presenza di giusta causa, con preavviso di almeno sei mesi.

Responsabilità, controversie e ulteriori riferimenti

L’INPS viene esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Organizzazione si obbliga altresì a rimborsare al lavoratore le somme trattenute qualora risulti definitivamente soccombente in eventuali controversie sulla validità o regolarità della delega.

Le questioni applicative non risolte in sede locale devono essere esaminate a livello centrale tra la Direzione generale INPS e la struttura nazionale dell’Organizzazione. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

La circolare indica infine la sede legale di UNIMPRESA in piazza G. Bovio n. 8, 80133 Napoli, codice fiscale 90024240633, e rinvia, per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti, alle istruzioni già contenute nella circolare n. 95 del 26 luglio 2005.

Punti principali

Nuova convenzione e ambito applicativo

Dal 14 gennaio 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e UNIMPRESA, che sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 95/2005. La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili, di versare i contributi associativi all’UNIMPRESA tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee.

Modalità di delega e validità

La trattenuta può essere effettuata solo previo rilascio di una delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e munita del timbro dell’Organizzazione e della firma del legale rappresentante. Il codice identificativo dell’UNIMPRESA è 1701. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta; per le domande con efficacia superiore a un anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente.

Percentuali di contribuzione associativa

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega ed essere unica per tutti gli iscritti. L’UNIMPRESA ha comunicato le seguenti percentuali: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili; 1% su CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e trattamenti speciali di disoccupazione.

Obblighi dei datori di lavoro nei pagamenti diretti

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate dai singoli lavoratori e conservarle ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Se la delega manca o non è correttamente formalizzata, oppure se il lavoratore contesta di averla rilasciata, la trattenuta cessa dal mese successivo alla comunicazione e l’organizzazione deve restituire le somme trattenute.

Versamenti all’UNIMPRESA e costi del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme trattenute entro il mese successivo al pagamento, inviando all’UNIMPRESA gli elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti. Il versamento avviene tramite bonifico su conto corrente con IBAN comunicato successivamente. L’UNIMPRESA corrisponde all’INPS € 0,54 per ogni delega; l’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R e consente all’associazione di recedere entro 60 giorni.

Durata, rinnovo, recesso e competenza

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In presenza di giusta causa, ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. È inoltre indicata la sede legale di UNIMPRESA in Napoli, piazza G. Bovio n. 8, CAP 80133, con codice fiscale 90024240633.

Rinvio alle istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a favore di UNIMPRESA, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 95 del 26 luglio 2005.

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