Circolare numero 48 del 30-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione di un nuovo testo di convenzione tra INPS e FEDER.AGRI., che sostituisce integralmente l’accordo precedente, per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Vengono fornite le istruzioni operative per deleghe, revoche, percentuali di trattenuta, flussi informativi tra datore di lavoro e INPS, modalità di versamento e costi del servizio. Sono inoltre richiamate durata triennale della convenzione, termini per rinnovo e disdetta, sede della FEDER.AGRI. e rimandi alle istruzioni contabili già impartite con la circolare n. 67/2007.
Convenzione INPS-FEDER.AGRI. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FEDER.AGRI. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra l’aggiornamento della convenzione tra INPS e FEDER.AGRI. per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee. Il nuovo testo, sottoscritto il 26 febbraio 2010, sostituisce integralmente quello precedentemente in vigore e disciplina presupposti, procedure, percentuali di trattenuta, versamenti, costi e durata dell’accordo.
Ambito di applicazione
Possono aderire al sistema di trattenuta i lavoratori aventi titolo a:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta è destinata alla FEDER.AGRI. ed è effettuata dall’INPS sulle prestazioni sopra indicate, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Delega di pagamento e requisiti formali
Il versamento del contributo associativo avviene solo mediante delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione. Il testo della delega è inserito nel modello INPS di domanda della prestazione e deve recare:
- la sottoscrizione del lavoratore;
- il timbro dell’Organizzazione;
- la firma del legale rappresentante dell’Organizzazione.
La delega individua l’Organizzazione con l’apposito codice assegnato dall’INPS, che per la FEDER.AGRI. è 3201.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
Pagamenti diretti dei trattamenti di integrazione salariale
Nei casi in cui i trattamenti di integrazione salariale siano pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro ha un ruolo essenziale nella trasmissione dei dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori. In particolare:
- deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto alla prestazione;
- deve conservare la documentazione ai fini di eventuali verifiche INPS;
- in mancanza della comunicazione contestuale, la delega è priva di effetti.
Se l’associato revoca la delega o la prestazione viene annullata, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura dei contributi associativi
La FEDER.AGRI. ha comunicato le percentuali di contributo da trattenere, che devono essere indicate espressamente nell’atto di delega e devono essere uguali per tutti gli iscritti, con riferimento al tipo di prestazione:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e rendicontazione
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla FEDER.AGRI. gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Il versamento avviene mediante bonifico su apposito conto corrente bancario, il cui IBAN sarà comunicato successivamente all’Istituto.
Contestualmente, le strutture territoriali devono mettere a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Gli elenchi cartacei devono essere ordinati:
- alfabeticamente per impresa, per i trattamenti di integrazione salariale;
- alfabeticamente per comune, per i sussidi per i lavori socialmente utili;
- per Centro per l’impiego, per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
La FEDER.AGRI. si impegna inoltre a rimborsare le eventuali trattenute già versate e non dovute quando non sia possibile il relativo recupero.
Costo del servizio e oneri economici
L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, determinato in € 0,54 per singola delega. La variazione annuale del costo sarà comunicata con raccomandata A/R; a seguito della comunicazione, la FEDER.AGRI. potrà recedere entro 60 giorni.
Resta a carico della FEDER.AGRI., oltre alle spese del servizio, ogni altro onere anche fiscale connesso alla convenzione. Il rimborso spese per il servizio di esazione e la relativa IVA vengono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
È comunque prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da parte di ciascuna delle parti con un preavviso minimo di sei mesi.
Responsabilità, rapporti con gli iscritti e controversie
La circolare chiarisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e la FEDER.AGRI., secondo lo statuto accettato con la sottoscrizione della delega. Eventuali comunicazioni sul rapporto associativo devono quindi essere regolate direttamente tra l’associato e l’Organizzazione.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Organizzazione si obbliga a rimborsare l’interessato nelle controversie in cui risulti definitivamente soccombente sulla validità o regolarità della delega e a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Le questioni non risolte in sede locale devono essere esaminate a livello centrale tra la Direzione generale INPS e la struttura nazionale della FEDER.AGRI. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alla FEDER.AGRI., la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 67 del 28 marzo 2007.
Punti principali
Nuova convenzione e ambito di applicazione
Il 26 febbraio 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e FEDER.AGRI., che sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 67/2007. La convenzione consente ai beneficiari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili di versare i contributi associativi alla FEDER.AGRI. tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee.
Delega, validità ed effetti
La trattenuta avviene solo previa delega personale, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e munita del timbro dell’Organizzazione e della firma del legale rappresentante. La delega si estingue con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o rinnovare la delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende modificare o revocare la delega.
Percentuali di contributo
La FEDER.AGRI. ha comunicato le percentuali da indicare espressamente nell’atto di delega, uguali per tutti gli iscritti e riferite al tipo di prestazione: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Obblighi dei datori di lavoro nei pagamenti diretti
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore e conservare la documentazione ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Se i dati non vengono comunicati contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, la delega è priva di effetto.
Versamenti, elenchi e gestione delle trattenute
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla FEDER.AGRI. gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza interessi, dedotte le spese del servizio e l’eventuale IVA. Gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti devono essere messi a disposizione dell’Organizzazione, in formato cartaceo o online, con ordinamento differenziato per tipo di prestazione. La FEDER.AGRI. deve rimborsare eventuali trattenute indebitamente versate qualora non sia possibile il recupero.
Costo del servizio e clausole economiche
L’Organizzazione corrisponde all’INPS il costo del servizio, fissato in € 0,54 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione la FEDER.AGRI. può recedere entro 60 giorni. Il rimborso spese per il servizio di esazione e la relativa IVA vengono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. È comunque prevista la disdetta per giusta causa da ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Responsabilità, controversie e foro competente
L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione e dai rapporti tra associati e FEDER.AGRI.; l’Organizzazione si impegna a rimborsare l’interessato nelle controversie in cui risulti definitivamente soccombente e a rimborsare le spese sostenute per eventuali contenziosi. Le questioni non risolte in sede locale sono demandate alla Direzione generale INPS e alla struttura nazionale dell’Organizzazione. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti alla FEDER.AGRI. si richiamano le istruzioni già contenute nella circolare n. 67 del 28 marzo 2007.
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