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Circolare

Circolare numero 47 del 30-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la disciplina della riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee a favore delle organizzazioni aderenti alla CONFSAL, sostituendo il precedente accordo del 1993 con una nuova convenzione sottoscritta il 22 gennaio 2010. Vengono confermati i beneficiari, le modalità di rilascio e validità delle deleghe, i codici ancora attivi, le percentuali di trattenuta applicabili alle diverse prestazioni, i tempi di riversamento alle organizzazioni sindacali e il costo del servizio a carico della Confederazione. Sono inoltre richiamate le regole su revoca, contestazioni, conservazione della documentazione, responsabilità delle parti, durata triennale della convenzione e procedure contabili rinviate alle istruzioni già fornite con la circolare n. 129/1993.

Convenzione INPS-CONFSAL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CONFSAL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra l’aggiornamento della disciplina relativa alla riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee in favore delle organizzazioni sindacali aderenti alla CONFSAL. Il nuovo testo convenzionale, sottoscritto il 22 gennaio 2010, sostituisce integralmente quello già richiamato dalla circolare n. 129 del 1993 e ne conferma l’impianto operativo, con alcuni elementi di dettaglio procedurale e contabile.

Ambito di applicazione

La facoltà di versare il contributo associativo mediante trattenuta sulla prestazione riguarda i soggetti titolari di:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Il meccanismo opera per le organizzazioni sindacali aderenti alla CONFSAL che abbiano ottenuto l’autorizzazione prevista dalla convenzione.

Delega, validità e requisiti formali

Il versamento del contributo avviene tramite delega personale, inserita nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore. La delega deve essere completata con:

  • timbro dell’organizzazione sindacale;
  • firma del legale rappresentante;
  • indicazione del codice INPS corrispondente alla Confederazione e all’organizzazione aderente.

La circolare precisa che la delega è inefficace se manca nel modello di domanda o se risulta priva della sottoscrizione del lavoratore, del timbro o della firma dell’organizzazione. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Codici identificativi e organizzazioni già abilitate

Restano attivi ai fini della riscossione i seguenti codici già comunicati con il messaggio Hermes n. 19444 del 27 luglio 2007:

  • cod. 0622 per FEALT-CONF.S.A.L.;
  • cod. 0609 per FNA-CONF.S.A.L.

Per LIBERSIND, in ragione di un atto di pignoramento che ha disposto il fermo delle somme dovute dall’Istituto, il codice 0618 attribuito a "LIBERSIND:spettacolo" non può essere disattivato in attesa della definizione del giudizio.

Le nuove organizzazioni sindacali aderenti alla CONFSAL possono chiedere di usufruire del servizio di esazione presentando apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della convenzione.

Misura dei contributi trattenuti

La convenzione prevede che la misura del contributo sia espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione e uniforme per tutti gli iscritti della medesima organizzazione. Le percentuali comunicate dalla CONFSAL sono:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 0,80% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Revoca, nuova delega e pagamenti diretti

Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, è possibile revocare la delega o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui la modifica deve avere effetto.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale:

  • il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori;
  • la documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991;
  • la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’INPS.

Versamenti, elenchi e gestione contabile

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme trattenute entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. I versamenti sono effettuati mediante bonifico su conto corrente bancario comunicato dall’organizzazione sindacale tramite codice IBAN.

Le strutture territoriali trasmettono inoltre all’organizzazione interessata gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto. Gli elenchi cartacei seguono criteri ordinatori diversi a seconda della prestazione:

  • ordine alfabetico di impresa per le integrazioni salariali;
  • ordine alfabetico per comune per i sussidi per lavori socialmente utili;
  • ordine di Centro per l’impiego per indennità di mobilità e disoccupazione.

La Direzione generale fornisce semestralmente alla Confederazione stipulante i dati relativi agli importi trattenuti, distinti per sede, a favore di ciascuna organizzazione sindacale. Resta fermo che le istruzioni contabili di dettaglio sono quelle della circolare n. 129 del 1993.

Costi del servizio e oneri accessori

L’organizzazione sindacale deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in euro 0,54 per singola delega. La variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R; a seguito della comunicazione, la CONFSAL può recedere entro 60 giorni.

La convenzione pone a carico della CONFSAL anche ogni altro onere, compreso quello fiscale, e precisa che il rimborso spese e la relativa IVA vengono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.

Responsabilità, contestazioni e rimborsi

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se relativi a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale.

La CONFSAL e le organizzazioni aderenti esonerano l’INPS da ogni responsabilità e, se sorgono controversie sulla validità o regolarità della delega con esito definitivamente sfavorevole all’organizzazione, quest’ultima deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata. Inoltre, l’organizzazione è tenuta a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Durata, rinnovo e foro competente

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.

È comunque prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da parte di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi; la disdetta può essere data anche da una sola delle organizzazioni sindacali aderenti all’accordo. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.

Sede della CONFSAL e chiusura operativa

La circolare indica la sede della CONFSAL in viale di Trastevere n. 60, 00153 Roma, e rinvia a successivi messaggi per la comunicazione dei conti correnti e dei relativi codici IBAN sui quali effettuare i versamenti.

Punti principali

Aggiornamento della convenzione con CONFSAL

Il 22 gennaio 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e CONFSAL, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 129 del 1993. La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti.

Prestazioni interessate e beneficiari

Possono aderire al sistema di trattenuta i soggetti che percepiscono indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. Il versamento avviene mediante trattenuta sulla prestazione previdenziale o assistenziale erogata dall’INPS.

Delega e requisiti di validità

La trattenuta può essere effettuata solo previo rilascio di una delega personale, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore. La delega deve riportare anche il timbro dell’organizzazione sindacale e la firma del legale rappresentante; inoltre deve indicare il codice assegnato dall’INPS all’organizzazione interessata. È priva di effetto la delega non inserita nel modello di domanda o mancante delle sottoscrizioni e del timbro richiesti.

Codici ancora attivi e gestione di nuove organizzazioni

Restano attivi ai fini della riscossione i codici 0622 per FEALT-CONF.S.A.L. e 0609 per FNA-CONF.S.A.L. Per LIBERSIND resta operativo il codice 0618, nonostante il pignoramento, in attesa della definizione del giudizio. Le nuove organizzazioni aderenti alla CONFSAL possono chiedere di avvalersi del servizio presentando domanda di autorizzazione secondo le modalità della convenzione.

Misura dei contributi e percentuali di trattenuta

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale alla prestazione e uguale per tutti gli iscritti della stessa organizzazione. La CONFSAL ha comunicato le percentuali da applicare: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Revoca, nuova delega e durata degli effetti

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda valida per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende modificare o revocare la delega. Nei pagamenti diretti di integrazione salariale, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che le comunica all’INPS e le conserva ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 223/1991.

Adempimenti di datore di lavoro e strutture INPS

Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservarne la documentazione per eventuali verifiche. Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettuano il versamento delle trattenute entro il mese successivo a quello del pagamento e trasmettono all’organizzazione gli elenchi dei nominativi, con dati anagrafici e importi trattenuti.

Costi del servizio e modalità di rimborso

Il costo del servizio è determinato in euro 0,54 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R; la CONFSAL può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. I versamenti alle organizzazioni avvengono su conti correnti bancari indicati tramite comunicazione del codice IBAN all’INPS, e il rimborso spese, comprensivo dell’IVA, è trattenuto sulle somme da riversare.

Responsabilità, controversie e durata della convenzione

L’INPS è esonerato da responsabilità per le vicende derivanti dall’applicazione della convenzione e per i rapporti tra associati e organizzazioni sindacali, compresi i casi di pignoramento presso terzi. In caso di contestazioni sulla validità della delega o controversie giudiziarie, l’organizzazione soccombente deve rimborsare al lavoratore le somme trattenute e le spese sostenute dall’INPS. La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione, rinnovabile con richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza; in presenza di giusta causa è prevista disdetta con preavviso di almeno sei mesi. È competente il Foro di Roma.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e per i conseguenti versamenti alle organizzazioni aderenti si richiamano le istruzioni già contenute nella circolare INPS dell’8 giugno 1993, n. 129.

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