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Circolare

Circolare numero 49 del 30-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 17 febbraio 2010 tra INPS e FNUA, che sostituisce l’accordo precedente del 2006. Vengono indicate le prestazioni sulle quali è possibile trattenere i contributi associativi, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali applicabili, gli adempimenti delle strutture territoriali INPS e del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto, nonché il costo del servizio e la durata triennale della convenzione.

Convenzione INPS-FNUA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-FNUA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 17 febbraio 2010 tra INPS e FNUA (Federazione Nazionale USPPI Agricoltura), che sostituisce integralmente l’accordo precedentemente richiamato nella circolare n. 147 del 18 dicembre 2006. L’obiettivo è disciplinare la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS.

Ambito di applicazione

La facoltà di aderire alla trattenuta riguarda i lavoratori che percepiscono:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La trattenuta può essere effettuata solo nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Delega di trattenuta e formalità richieste

Il versamento del contributo associativo avviene mediante delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione. Il testo della delega è compreso nel modello INPS di domanda della prestazione.

Per essere valida, la delega deve:

  • essere sottoscritta dal lavoratore delegante;
  • recare il timbro dell’organizzazione;
  • recare la firma del rappresentante dell’organizzazione sindacale.

La circolare indica inoltre che il codice identificativo della FNUA è "2901".

Casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale

Nei casi in cui l’INPS paghi direttamente i trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, unitamente all’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.

Il datore di lavoro deve anche conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell’INPS. La convenzione precisa che la delega priva della comunicazione dei dati da parte del datore di lavoro, nei casi di pagamento diretto, è priva di effetto.

Revoca, nuova delega ed efficacia della delega

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni per le quali la domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende modificare o revocare l’adesione.

Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, la revoca o la nuova delega deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvede a comunicarne i dati all’INPS con le modalità previste dalla convenzione.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, la struttura territoriale deve acquisirla nel più breve tempo possibile.

Misura dei contributi associativi trattenibili

La FNUA ha comunicato le percentuali da applicare alle prestazioni:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega ed essere uguale per tutti gli iscritti.

Versamenti delle trattenute e trasmissione degli elenchi

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla FNUA gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.

I versamenti devono avvenire mediante bonifico su apposito conto corrente bancario, il cui IBAN sarà comunicato successivamente all’Istituto.

Contestualmente, le strutture INPS devono mettere a disposizione della FNUA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state operate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Per gli elenchi cartacei la convenzione prevede criteri di ordinamento distinti per tipologia di prestazione.

Compenso per il servizio di riscossione

La FNUA si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,54 euro per singola delega. La convenzione richiama anche la determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009 quale base dei costi in vigore.

L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione la FNUA può recedere entro 60 giorni. Sono inoltre a carico della FNUA le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Responsabilità, rimborsi e controversie

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della riscossione e nei rapporti tra associati e FNUA.

La FNUA si obbliga a rimborsare al lavoratore le somme trattenute quando, in caso di contestazione sulla validità o regolarità della delega, risulti definitivamente soccombente. Deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Le questioni interpretative o applicative non risolte in sede locale sono devolute al livello centrale, tra la Direzione generale INPS e la struttura nazionale della FNUA.

Durata della convenzione e foro competente

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.

Resta salva la facoltà di ciascuna parte di disdire la convenzione per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi.

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

Sede della FNUA e istruzioni contabili

La sede della FNUA è indicata in Roma, via Anastasio II n. 372, CAP 00165, con codice fiscale 93016560638.

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti alla FNUA, la circolare richiama le istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 147 del 18 dicembre 2006.

Punti principali

Ambito di applicazione

I contributi associativi a favore della FNUA possono essere trattenuti sulle prestazioni temporanee spettanti ai lavoratori aventi titolo a indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega e requisiti formali

La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare il timbro dell’organizzazione e la firma del legale rappresentante. Il codice identificativo della FNUA è 2901.

Pagamenti diretti e obblighi del datore di lavoro

Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservarle ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991. In mancanza di tale comunicazione la delega è priva di effetti.

Revoca, nuova delega ed efficacia temporale

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o una nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se l’INPS riceve comunicazione di revoca direttamente dall’associato, la struttura territoriale acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile.

Misura del contributo associativo

La FNUA ha comunicato le seguenti percentuali di trattenuta: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati dalla circolare.

Versamenti e elenchi nominativi

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni versano alla FNUA gli importi trattenuti entro il mese successivo al pagamento, al netto delle spese di servizio e dell’IVA. Devono inoltre trasmettere elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti, in formato online o cartaceo secondo le modalità previste.

Costi del servizio e durata della convenzione

La FNUA corrisponde all’INPS il costo del servizio pari a 0,54 euro per singola delega. Eventuali variazioni annuali saranno comunicate con raccomandata A/R; la FNUA potrà recedere entro 60 giorni. La convenzione dura tre anni dalla sottoscrizione, con rinnovo da richiedere almeno 90 giorni prima della scadenza; è prevista disdetta per giusta causa con preavviso di 6 mesi.

Responsabilità e controversie

L’INPS è sollevato da responsabilità per le vicende derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi e contestazioni sulla validità della delega. In caso di soccombenza della FNUA nelle controversie sulla legittimità della delega, l’organizzazione deve rimborsare le somme trattenute e le spese giudiziarie. Le controversie non risolte localmente sono esaminate a livello centrale; il Foro competente è Roma.

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