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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00050/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spagnolo impugna il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis ecc.), lamentando che la sua ammissione di responsabilità, la giovane età, l'assenza di precedenti, la collaborazione e il contesto personale non siano stati valorizzati. Coluccia contesta la sua condanna per favoreggiamento (art. 378) e la mancata applicazione della causa di non punibilità (art. 384), chiedendo la riqualificazione della sua condotta come mero favoreggiamento o causa di non punibilità, nonché il riconoscimento delle attenuanti (minima partecipazione, tenuita del danno, circostanze generiche).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi di Spagnolo non siano consentiti in sede di legittimità e che la valutazione del diniego delle attenuanti generiche sia fondata e insindacabile in sede di cassazione. Quanto a Coluccia, le doglianze relative alla sussistenza del reato e alla ricostruzione probatoria sono fattuali e dunque non recepibili in cassazione; inoltre la causa di non punibilità ex art. 384 viene esclusa perché la condotta non risultava necessaria né l'esistenza di un pericolo attuale e inevitabile; la mancata riqualificazione e il diniego delle attenuanti (minima partecipazione, art.114; tenuità del danno, art.62 n.4; circostanze generiche) sono stati ritenuti fondati su motivazione coerente e non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte conferma che il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica; il giudice di merito non deve elencare tutti gli elementi favorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi. L'ammissione di responsabilità non vale di per sé se è solo adesione a un quadro probatorio già consolidato.

  • art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)

    Il reato di favoreggiamento si configura per qualsiasi condotta idonea ad ostacolare o alterare l'attività investigativa anche solo potenzialmente; non occorre la prova dell'effettivo pregiudizio investigativo, è sufficiente l'idoneità ex ante della condotta a intralciare le indagini.

  • art. 384 cod. pen. (causa di non punibilità per aiuto a congiunto)

    L'esimente richiede che l'azione sia strettamente ed immediatamente necessaria per salvare sé o un prossimo congiunto da un danno grave e inevitabile; non opera per timori astratti o alternative lecite praticabili. La Corte ha escluso la sua applicazione perché mancava il requisito della necessità e dell'inevitabilità del danno.

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    Richiamato in relazione alla qualificazione della condotta: la Corte territoriale ha motivato la partecipazione della Coluccia valutando presenza, comportamento logistico, occultamento di arma e provento come contributo non marginale alla rapina.

  • art. 114 cod. pen. (attenuante minima partecipazione)

    Per riconoscere la minima partecipazione occorre che il contributo del correo sia realmente marginale, tanto che la sua assenza non avrebbe modificato l'evento; nel caso la Corte ha ritenuto il contributo della Coluccia non trascurabile.

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (tenuità del danno o del pericolo)

    La valutazione della speciale tenuità è concreta e relazionale: non basta il modesto valore assoluto del bene sottratto, bisogna considerare l'effetto complessivo sulla vittima. La Corte ha ritenuto il danno non di speciale tenuità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le censure meramente fattuali sulla valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non richiede l'esame di tutti gli elementi favorevoli, ma solo di quelli ritenuti decisivi; la confessione vale solo se apporta un contributo effettivo e non è mera adesione a un quadro probatorio già consolidato.
  • Il reato di favoreggiamento si configura anche quando la condotta è solo potenzialmente idonea a ostacolare le indagini; non è necessario dimostrare l'effettivo successo dell'ostacolo.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. ha applicazione molto restrittiva: occorre un pericolo attuale, concreto e inevitabile e l'assenza di alternative lecite; timori astratti non sono sufficienti.
  • Per la qualificazione della partecipazione a un reato e per il riconoscimento delle attenuanti (minima partecipazione, tenuità del danno) la valutazione è complessiva e concreta: conteggiano il contributo causale, le modalità concrete della condotta e gli effetti sulla vittima.

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