Cassazione Penale, Sentenza n. 00050/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spagnolo impugna il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis ecc.), lamentando che la sua ammissione di responsabilità, la giovane età, l'assenza di precedenti, la collaborazione e il contesto personale non siano stati valorizzati. Coluccia contesta la sua condanna per favoreggiamento (art. 378) e la mancata applicazione della causa di non punibilità (art. 384), chiedendo la riqualificazione della sua condotta come mero favoreggiamento o causa di non punibilità, nonché il riconoscimento delle attenuanti (minima partecipazione, tenuita del danno, circostanze generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi di Spagnolo non siano consentiti in sede di legittimità e che la valutazione del diniego delle attenuanti generiche sia fondata e insindacabile in sede di cassazione. Quanto a Coluccia, le doglianze relative alla sussistenza del reato e alla ricostruzione probatoria sono fattuali e dunque non recepibili in cassazione; inoltre la causa di non punibilità ex art. 384 viene esclusa perché la condotta non risultava necessaria né l'esistenza di un pericolo attuale e inevitabile; la mancata riqualificazione e il diniego delle attenuanti (minima partecipazione, art.114; tenuità del danno, art.62 n.4; circostanze generiche) sono stati ritenuti fondati su motivazione coerente e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte conferma che il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica; il giudice di merito non deve elencare tutti gli elementi favorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi. L'ammissione di responsabilità non vale di per sé se è solo adesione a un quadro probatorio già consolidato.
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)
Il reato di favoreggiamento si configura per qualsiasi condotta idonea ad ostacolare o alterare l'attività investigativa anche solo potenzialmente; non occorre la prova dell'effettivo pregiudizio investigativo, è sufficiente l'idoneità ex ante della condotta a intralciare le indagini.
art. 384 cod. pen. (causa di non punibilità per aiuto a congiunto)
L'esimente richiede che l'azione sia strettamente ed immediatamente necessaria per salvare sé o un prossimo congiunto da un danno grave e inevitabile; non opera per timori astratti o alternative lecite praticabili. La Corte ha escluso la sua applicazione perché mancava il requisito della necessità e dell'inevitabilità del danno.
art. 628 cod. pen. (rapina)
Richiamato in relazione alla qualificazione della condotta: la Corte territoriale ha motivato la partecipazione della Coluccia valutando presenza, comportamento logistico, occultamento di arma e provento come contributo non marginale alla rapina.
art. 114 cod. pen. (attenuante minima partecipazione)
Per riconoscere la minima partecipazione occorre che il contributo del correo sia realmente marginale, tanto che la sua assenza non avrebbe modificato l'evento; nel caso la Corte ha ritenuto il contributo della Coluccia non trascurabile.
art. 62 n. 4 cod. pen. (tenuità del danno o del pericolo)
La valutazione della speciale tenuità è concreta e relazionale: non basta il modesto valore assoluto del bene sottratto, bisogna considerare l'effetto complessivo sulla vittima. La Corte ha ritenuto il danno non di speciale tenuità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le censure meramente fattuali sulla valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non richiede l'esame di tutti gli elementi favorevoli, ma solo di quelli ritenuti decisivi; la confessione vale solo se apporta un contributo effettivo e non è mera adesione a un quadro probatorio già consolidato.
- Il reato di favoreggiamento si configura anche quando la condotta è solo potenzialmente idonea a ostacolare le indagini; non è necessario dimostrare l'effettivo successo dell'ostacolo.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. ha applicazione molto restrittiva: occorre un pericolo attuale, concreto e inevitabile e l'assenza di alternative lecite; timori astratti non sono sufficienti.
- Per la qualificazione della partecipazione a un reato e per il riconoscimento delle attenuanti (minima partecipazione, tenuità del danno) la valutazione è complessiva e concreta: conteggiano il contributo causale, le modalità concrete della condotta e gli effetti sulla vittima.
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