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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14229/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2007. La CTR aveva ritenuto fondate le riprese non solo in base allo scostamento dagli studi di settore, ma anche per l'antieconomicità della gestione aziendale, valorizzando la mancata prova contraria della contribuente. In cassazione la società deduceva tre motivi: i primi due per violazione/falsa applicazione della disciplina sugli studi di settore, assumendo che la CTR avesse erroneamente applicato tale metodologia accertativa; il terzo per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, sostenendo che il giudice d'appello avesse affermato l'antieconomicità senza valutare gli elementi di prova offerti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque infondati perché diretti, in sostanza, a contestare la valutazione di merito compiuta dalla CTR e non un errore di sussunzione o interpretazione della norma; ha inoltre rilevato che il giudice di merito non aveva fondato la decisione solo sullo studio di settore, ma anche sulla condotta antieconomica della società. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a sindacare l'apprezzamento delle prove, attività riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente di censurare il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove.

  • art. 62-bis d.l. 331/1993

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina degli studi di settore, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro la valutazione di merito.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993

    Richiamato dalla ricorrente in tema di studi di settore, ma senza che fosse individuato un effettivo errore interpretativo della norma.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972

    In materia IVA consente l'accertamento induttivo in presenza di inattendibilità della contabilità desunta anche da antieconomicità del comportamento del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il rigetto del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge è configurabile solo quando si contesti l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se la censura investe la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, il motivo è inidoneo a veicolare un vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una revisione del merito: l'apprezzamento degli elementi probatori e la scelta delle prove ritenute decisive spettano esclusivamente al giudice di merito.
  • In tema di accertamento tributario, l'antieconomicità della gestione può costituire indice di inattendibilità della contabilità e legittimare un accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con onere del contribuente di fornire la prova contraria.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non l'insoddisfazione per il modo in cui il giudice ha valutato le prove o ha motivato il proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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