Cassazione Penale, Sentenza n. 1612/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 323 c.p. e vizi di motivazione: (i) la presunta violazione dell'art. 25 del Regolamento comunale non integra in sé l'elemento oggettivo dell'abuso di ufficio; (ii) manca l'elemento soggettivo e non è stato conseguito alcun vantaggio ingiusto a favore della beneficiaria Caterina Giagnuolo; (iii) si è falsa applicazione dell'art. 323 c.p. tenuto conto della modifica normativa operata dall'art. 23 d.l. n. 76/2020 (conv. legge n. 120/2020), essendo la norma richiamata di natura regolamentare e lasciando ampi margini di discrezionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto come reato. Motivo: la riforma dell'art. 323 c.p. ha ristretto l'ambito di punibilità alle sole violazioni di "specifiche regole di condotta" non discrezionali, dettate da norme di legge o atti aventi forza di legge; nel caso concreto l'affidamento dell'incarico esterno e la determinazione degli obiettivi erano esercizio di poteri discrezionali e la violazione del requisito di "determinatezza" degli obiettivi previsto dal regolamento comunale non costituisce norma di condotta sufficientemente precettiva da integrare l'abuso di ufficio. Pertanto la condotta ascritta all'imputato è stata ritenuta non più prevista dalla legge come reato e la sentenza è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen.
La Corte rileva che, dopo la modifica introdotta dall'art. 23 d.l. n. 76/2020 (conv. legge n. 120/2020), il reato per violazione di legge si configura solo quando la violazione riguardi "specifiche regole di condotta" formulate in termini non discrezionali.
art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. con legge 11/09/2020, n. 120)
La novella ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 c.p., determinando l'impossibilità di sanzionare penalmente violazioni di norme generiche o regolamentari che lascino margini di discrezionalità; in tali casi si ha rabolitio criminis delle condotte antecedenti.
art. 110, comma 6, d.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)
È norma diretta al consiglio comunale per la determinazione del contenuto del regolamento; detta previsione autorizza il regolamento ad ammettere collaborazioni esterne "per obiettivi determinati" ma non detta regole di comportamento così specifiche e vincolanti da integrare abuso di ufficio se violate.
art. 25 Regolamento Comunale di Cimitile
"gli incarichi di consulenza e collaborazione esterna ad alto contenuto professionale sono a termine e vengono conferiti per il conseguimento di obiettivi determinati"
La disposizione riproduce il principio della determinazione degli obiettivi ma non individua criteri tassativi né limiti di ampiezza degli obiettivi; pertanto la sua violazione non costituisce automaticamente una regola di condotta priva di discrezionalità.
art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2000
La norma stabilisce il presupposto del ricorso a consulenze esterne quando non è possibile soddisfare l'esigenza con il personale in servizio; le Corti di merito avevano ritenuto rispettato tale requisito, ma la Cassazione ha sottolineato che il problema centrale è l'assenza di regole operative così precise da integrare abuso di ufficio.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2020, l'abuso d'ufficio per violazione di legge è configurabile solo se è violata una norma che impone regole di comportamento specifiche e non lasci alcuna discrezionalità all'agente pubblico.
- La sola violazione di norme regolamentari o di principi generali (es. "obiettivi determinati") non è sufficiente a integrare il reato se la norma non detta criteri operativi vincolanti.
- Nelle procedure di conferimento di incarichi esterni occorre valutare separatamente la legittimità amministrativa (eventuali responsabilità disciplinari o annullabilità) e la sussistenza di responsabilità penale: la discrezionalità amministrativa difficilmente si traduce in responsabilità penale dopo la riforma.
- Per sostenere penalmente un caso di abuso d'ufficio è necessario dimostrare regole specifiche violate o l'assenza totale di discrezionalità; altrimenti la fattispecie deve essere esclusa per carenza dell'elemento oggettivo.
- Se la condotta contestata rientra in un potere discrezionale e la legge/regolamento non stabilisce comportamenti tassativi, il giudice dovrà escludere la configurabilità del reato e procedere all'annullamento senza rinvio quando il fatto non è previsto come reato.
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